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Caratteri principali dell'adozione legittimante


È per coniugi sposati da almeno 3 anni e non separati, neppure di fatto. Di regola consentita alla coppia e non ai singoli. Sono consentite più adozioni con atti successivi.
Tutti i minori in stato di abbandono possono essere adottati senza limiti di età. Chi ha compiuto 12 anni deve essere ascoltato, chi ne ha 14 deve dare il proprio consenso, che può essere revocato fino alla pronuncia definitiva dell'adozione. È necessario il consenso, ma non è ammessa la scelta.
L'età dell'adottante deve essere maggiore dell'età dell'adottato di almeno 18 anni ma non deve superare i 40 anni. Il giudice ha cmq uno spazio di valutazione ampio per ridurre o ampliare i limiti temporali.
Il procedimento si svolge in 3 fasi:

Dichiarazione di adottabilità:

stato di abbandono del minore privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi (comportamento omissivo) nell'esercizio del diritto-dovere.
La conseguenza radicale dell'abbandono può essere evitata con l'affidamento temporaneo.
È previsto un limite alla rilevanza dell'abbandono: la forza maggiore che può giustificare il genitore; ma tale impedimento  deve avere carattere transitorio. I pubblici ufficiali hanno il dovere di denunciare al tribunale le singole situazioni che richiedono l'intervento dell'autorità competente.
La procedura si svolge presso il tribunale per minori. Tra le persone che devono essere sentite è importante la voce dei genitori che possono addurre ragioni di opposizione ad un provvedimento che verrebbe a privarli del riconoscimento legale del loro rapporto con il minore. Ma cmq tutto deve essere nell'interesse del figlio. Devono essere sentiti anche i parenti entro il 4' che abbiano avuto rapporti significativi con il minore.
Durante lo stato di adottabilità è sospeso l'esercizio della potestà dei genitori . il tribunale nomina un tutore e prende provvedimenti per l'interesse del minore. Lo stato di abbandono può essere dichiarato anche da coloro che non sono parenti entro il 4' e tengono il minore per più di 6 mesi a pena di una grave soluzione penale. È ammesso il ricorso entro 30 gg contro il decreto che dichiara lo stato di adottabilità.

Affidamento preadottivo:

i coniugi che intendono adottare presenteranno domanda al tribunale specificando la loro eventuale disponibilità per adottare più fratelli. La domanda decade dopo 2 anni dalla presentazione.
Il tribunale, fatte le opportune indagini, sceglie tra le domande affidando i singoli minori alla coppia che ritiene più idonea alle esigenze del singolo caso, tenendo conto: della situazione personale ed economica dei coniugi, salute, ambiente familiare, motivi della richiesta.
Il minore che abbia compiuto 14 anni deve manifestare espresso consenso alla coppia prescelta (come periodo di prova).
Il tribunale vigila sul buon andamento dell'affidamento e se c'è l'opportunità può anche revocare l'affidamento avvenuto.
Il pm o il tutore possono impugnare entro 10 gg il decreto del tribunale relativo all'affidamento o alla sua revoca.

Decreto di adozione:

il tribunale per i minori che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso almeno un anno dall'affidamento, fatti gli accertamenti e le persone indicate, senza formalità di procedura decide, con decreto di fare luogo o no all'adozione.
Il minore che abbia compiuto 14 anni deve essere sentito e manifestare il proprio consenso all'adozione. Se la coppia ha dei figli legittimi maggiori di 14 anni devono essere sentiti anch'essi.
Se durante l'affidamento preadottivo uno dei due coniugi muore l'adozione può essere cmq pronunciata.
Se nel corso dell'affidamento avviene la separazione, l'adozione può essere pronunciata anche nei confronti di uno dei coniugi o di entrambi, sempre nell'interesse del minore.
Contro il decreto di adozione trascritto a cura del cancelliere del tribunale, nei 10 gg dalla comunicazione nell'apposito registro, è ammessa impugnativa alla corte d'appello.
In nessun caso l'adozione può essere revocata, neanche nell'interesse dell'adottato.

In nessun caso l'adozione può essere revocata, neanche nell'interesse dell'adottato.

Si parte dal principio che il minore ha diritto ad una famiglia.
Fondamentale è il diritto di ascolto del minori.

Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo status di figlio legittimo degli adottandi, dei quali assume e trasmette il cognome. Così cessano i rapporti con la famiglia d'origine.
L'adottato instaura rapporti di parentela e affinità con i congiunti dei genitori adottivi. Il minore straniero adottato da cittadini italiani ne acquista la cittadinanza.
Figli adottati = Figli legittimi della coppia.
Sono previste sanzioni penali per chi divulga notizie o certificazioni circa il rapporto di adozione.
Solo l'autorità giudiziaria può autorizzare per ragioni particolari, l'accertamento della realtà del rapporto adottivo.


Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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