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Definizione di comunione convenzionale, art. 210

Definizione di comunione convenzionale, art. 210


I coniugi possono modificare il regime della comunione legale dando luogo ad una comunione convenzionale. La comunione legale è un effetto del matrimonio, mentre la comunione convenzionale è l'effetto di un negozio giuridico.
Si possono escludere o includere determinati beni dalla comunione, purché non si tratti di beni di uso personale o che servono per la professione, attinenti al risarcimento di un danno o derivanti da pensione. Possono formare oggetto di comunione beni ricevuti in donazione, acquisti prima del matrimonio, per successione o acquisti tramite trasferimento di beni personali. Con la convenzione i coniugi non possono derogare le norme per l'amministrazione della comunione né evitare l'uguaglianza della quota relativamente ai beni che sarebbero oggetto di comunione legale.


Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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