Skip to content

Definizione di divorzio

Definizione di divorzio

Art. 149: il matrimonio civile si scioglie con la morte di uno dei coniugi o negli altri casi previsti dalla legge (legge 898/1970 riguardante il divorzio).
In caso di matrimonio concordatario la legge non parla di scioglimento ma di cessazione degli effetti civili (non di quelli religiosi).
Il divorzio non deve essere confuso con la nullità - dichiarata, in caso di matrimonio civile, dal giudice italiano e in caso di matrimonio concordatario dal giudice canonico con successiva delibazione – che comporta effetti limitati solo se è matrimonio putativo, non essendo mai stati gli interessati coniugi. La nullità opera sull'atto, mentre il divorzio opera sul rapporto sciogliendo e facendo venir meno gli effetti ex nunc.
Non è ammesso divorzio consensuale, ma è necessaria una sentenza che accerti la presenza di determinate condizioni:
Condizione soggettiva: venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi. La legge non prevede che il giudice possa rifiutare il divorzio.
Condizione oggettiva: (art. 3 LD)
1) dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato condannato con sentenza definitiva anche per fatti commessi in precedenza:
a) ergastolo o pena definitiva maggiore di 15 anni per uno o più delitti non colposi, escluso reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale.
b) pena definitiva per incesto, violenza carnale, atto e rapimento con fini di libidine o matrimonio, induzione, costituzione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione.
c) omicidio volontario di un figlio o tentato al coniuge e al figlio.
d) pena definitiva con due o più condanne, per delitti di lesione, circonvenzione di incapace, omessa assistenza familiare e maltrattamenti in famiglia.
2) quando (lett. b, c) il coniuge sia stato assolto per vizio di mente totale o incapacità di mantenere o ricostruire la convivenza matrimoniale.
3) quando per incesto si è stati assolti o prosciolti per mancanza di scandalo.
4) separazione personale dei coniugi pronunciata con sentenza passata in giudicato; o in caso di separazione giudiziale, o con decreto di omologazione in caso di separazione consensuale. Solo dopo 3 anni.
5) separazione di fatto dei coniugi iniziata almeno due anni prima del 18/12/1970 e protratta per almeno 3 anni (vedi anche art. 126)
6) annullamento del matrimonio ottenuto all'estero dall'altro coniuge straniero o nuovo matrimonio parimenti contratto all'estero dal coniuge stesso.
7) matrimonio rato (celebrato) ma non consumato.
8) passata in giudicato della sentenza di rettificazione della attribuzione di sesso (legge 164/1882 cd. transessualismo)

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.