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Definizione di matrimonio concordatario

Definizione di matrimonio concordatario


Ha effetti civili nonostante sia celebrato dinanzi ad un ministro di culto cattolico. Il riconoscimento degli effetti del matrimonio religioso si attuano mediante un procedimento amministrativo.
Attività: pubblicazioni, eventuali opposizioni, celebrazione, trascrizione, invalidità.
La volontà dei nubendi caratterizza l’intera vicenda ed è sovrana.
Gli sposi, secondo il diritto canonico pongono l’atto da soli avendo il celebrante la mera funzione di testimone dell’impegno preso di fronte a Dio.

L’art. 8 dell’Accordo e l’art.4 del Protocollo resi esecutivi con la L.MO. questa legge regolamenta anche il procedimento di trascrizione. Al fine di far conseguire gli effetti civili al matrimonio canonico devono essere osservate determinate formalità proprie anche del matrimonio civile cosi che il matrimonio canonico costituisce sul piano formale una tra le formalità proprie del matrimonio concordatario:
_ preventive pubblicazioni nella casa comunale. L’uff. di stato civile rilascia un certificato nel quale dichiara che non esistono cause  che ostano alla celebrazione del matrimonio valido agli effetti civili. L’uff. poi dovrà procedere alla trascrizione una volta celebrato il matrimonio, salvo che l’atto sia regolare.
_ lettura da parte del celebrante una volta terminato il rito religioso, degli articoli del codice riguardanti diritti e doveri dei coniugi (artt. 143-144-147)
_ redazione in secondo originale da parte del celebrante, dell’atto di matrimonio ove potranno essere aggiunte l’eventuale scelta del regime di separazione dei beni e la legittimazione del figlio naturale.
_ richiesta scritta all’uff. di stato civile per la trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri (entro 5 gg dal parroco ove il matrimonio si è celebrato e non dal celebrante che deve solo redigere l’atto).
_ trascrizione entro 24 ore dell’uff. che ne da poi notizia al parroco. Trascrizione ritardata: che pur essendo stata richiesta tempestivamente non è stata effettuata per vizi formali (es. omessa pubblicazione); trascrizione tardiva: omessa per qualsiasi causa può essere richiesta dai coniugi in ogni tempo (o da uno solo se l’altro ne è a conoscenza ma non si oppone.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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