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I procedimenti e gli effetti del divorzio

I procedimenti e gli effetti del divorzio

 
Il diritto di chiedere il divorzio è personalissimo e quindi inderogabile, intrasmissibile, imprescrittibile. Art. 4 LD: nomina di un curatore per i malati e interdetti per iniziare il processo.
Il coniuge interessato può con ricorso introdurre la causa; si può presentare anche ricorso congiunto.

Due fasi del processo (art. 4 LD):
_ PRELIMINARE: dinanzi al presidente del tribunale. Devono comparire personalmente per il tentativo di riconciliazione; se si, rinunzia della domanda, se no, o compare solo un coniuge, il presidente emette dei provvedimenti provvisori e urgenti (provvedimenti presidenziali).: fissazione assegno e affidamento dei figli, rimettendo le parti innanzi al giudice per l'istruzione della causa con l'intervento obbligatorio del pm.  
È un procedimento abbastanza rapido; la DOMANDA GIUDIZIALE (nella forma di ricorso) deve contenere tutti gli elementi necessari per decidere (anche l'indicazione specifica dei mezzi di prova).
_ DECISIONE IN CAMERA DI CONSIGLIO: con rito più celebre quando i coniugi presentano ricorso congiunto che indichi condizioni inerenti alla prole e rapporti economici (che siano in armonia con gli interessi dei figli) altrimenti si applica l'ordinaria procedura rimettendo gli atti al giudice istruttore.
Impugnazione: anche in caso di divorzio su ricorso congiunto. L'appello è deciso in camera di consiglio.
Passata in cosa giudicata, la sentenza deve essere trasmessa dal cancelliere in copia autentica, all'uff. di stato civile per ulteriori adempimenti formali. Dal gg dell'annotazione ha efficacia erga omnes e per gli effetti civili inter partes: dal giorno della sentenza passata in giudicato  e non dal giorno della domanda come per la separazione.
Divorzio: fine ex nunc dello status coniugale con effetti personali e patrimoniali.
Il giudizio di divorzio e di nullità possono anche coesistere: nullità: venir meno della materia da contendere in sede di giudizio di divorzio.
Un divorziato: può avere interesse ad impugnare il matrimonio, se nullo, facendo venir meno gli accordi patrimoniali.

Tratto da DIRITTO DI FAMIGLIA di Beatrice Cruccolini
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