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Art. 161 della legge fallimentare

Art. 161 comma 2: "il piano e la documentazione devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67 comma 3 lettera D che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo".

 Art. 161 comma 4: "La domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero" in modo che possa poi proporre domanda per la dichiarazione di fallimento. Infatti in ogni momento in cui si rende necessaria chiusura del concordato, affinché vi possa essere la dichiarazione di fallimento, è necessaria un'istanza di parte. Per quanto concerne la proposta di concordato, essa è analoga a quella prevista nel concordato fallimentare ed infatti si fa riferimento all'art. 152 il quale prevede che la proposta deve essere approvata:
a. a maggioranza assoluta del capitale per le società di persone;
b. nelle SPA, SAPA e SRL e nelle società cooperative deve essere deliberata dagli amministratori.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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