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Art. 162 della legge fallimentare

Art. 162: "il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a 15 giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti". Ciò non accade in un giudizio ordinario e ha lo scopo di rendere completo un corpus informativo adatto. "Il tribunale se verifica che non ricorrano i presupposti, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi, su istanza del creditore o del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui all'art. 1 e 5 dichiara il fallimento". Il controllo del giudice non è un controllo di merito ma di legittimità in quanto è relativo ai presupposti e non al contenuto. Il legislatore mostra tutto il suo favore per il concordato nel prevedere che il tribunale può dichiarare il fallimento solo su istanza di parte e che è sempre possibile proporre un concordato fino alla dichiarazione di fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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