Skip to content

Art. 163 della legge fallimentare

Art. 163: il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo con decreto non soggetto a reclamo; se sono previste diverse classi di creditori il tribunale valuta se le classi siano state formate in modo corretto, senza alterare le cause legittime di prelazione, tenendo conto di posizioni soggettive omogenee e nella prospettiva della formazione della maggioranza. Con il provvedimento il tribunale:
a. delega un giudice alla procedura...;
b. ordina la convocazione dei creditori...;
c. nomina il commissario giudiziale... (chiamato dal tribunale a: verificare la fattibilità del concordato - controllare il corso della procedura);
d. stabilisce il termine non superiore a 15 giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari il 50% delle spese....

Quindi è necessaria una liquidità immediata in quanto tali spese si rifanno a quelle previste dall'art. 111 comma 2 e cioè le spese sostenute in funzione della procedura che devono essere soddisfatte in prededuzione e per intero.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.