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Art. 167 della legge fallimentare

Art. 167 "durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni nell'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale". Non c'è quindi lo spossessamento ma c'è il controllo da parte del commissario giudiziale poiché esso deve garantire la bontà della procedura. Per quanto concerne tutti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione scritta dal giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Il tribunale però può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta alcun autorizzazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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