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Art. 20 crediti sorti della continuazione dell'esercizio dell'impresa

"i crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza sono soddisfatti in prededuzione a norma dell'art. 111 legge fallimentare". Questo significa che questi creditori saranno soddisfatti prima degli altri e senza decurtazione. (Terzo principio fondamentale).

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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