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Articolo 4 bis del concordato: soddisfazione dei creditori

Art. 4 bis "nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, e quest'ultimo può prevedere:
- suddivisione dei creditori in classi secondo interessi economici omogenei;
- trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, saltando così il principio della parcondicio creditorum;
- la ristrutturazione dei debiti, e la loro soddisfazione con qualsiasi forma tecnica facendo saltare il principio del pagamento del debito in moneta.

Comma 8: "il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. Se sono previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza dei creditori appartenenti ciascuna classe... i creditori possono esprimere il loro voto nei modi ritenuti idonei e chi non fa pervenire il proprio voto presso la cancelleria del tribunale si intende favorevole alla proposta in oggetto. Comma 9: se vi è la maggioranza di cui al comma 8 il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori il tribunale può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possono risultare soddisfatti dal concordato in maniera non inferiore alle altre alternative praticabili. Art. 5: il ministro delle attività produttive dopo la dichiarazione di insolvenza può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell’impresa richieste dal commissario straordinario qualora tali operazioni siano finalizzate alla ristrutturazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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