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Atti significativi del curatore

Art. 31: dopo lo spossessamento del fallito, il curatore acquista l'amministrazione dei beni, compie le operazioni della procedura sotto la vigilanza giudiziaria del giudice delegato e gestoria del comitato dei creditori. Il curatore per stare in giudizio deve essere autorizzato dal giudice delegato, esso inoltre non può assumere la veste di avvocato né nominarli personalmente in quanto essi devono essere nominati dal tribunale. Art. 32: il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio ma può delegare alcune funzioni gestorie previa autorizzazione del comitato dei creditori. E proprio attraverso le autorizzazioni che si esplica il potere di controllo del comitato su gli atti del curatore. Non tutti gli atti sono delegabili, è necessario infatti distinguere tra:
- delegato: colui che compie gli atti giuridici con delega del curatore;
- coadiutore: non compie atti propri del curatore ma semplicemente lo aiuta nei compiti tecnico pratici, può assumere questo ruolo anche l'imprenditore fallito.

Art. 33: "il curatore entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa e sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale." Questa relazione ha un ruolo estremamente delicato quando non ci sono già comportamenti penalmente perseguibili e quindi quando è necessario una completezza informativa, perciò è importante trarre in essa solo il fatto senza esprimere conclusioni lasciate invece al giudice. È necessario indicare, in via preventiva, quali atti si intende impugnare (in revocatoria fallimentare) e quali sono già impugnati in (in revocatoria ordinaria). La relazione costituisce la ricostruzione della fisio-patologia della crisi dell'impresa che qualora il giudice da avvio all'esercizio provvisorio può continuare a vivere e quindi si dovrà tenere conto non solo di passato e presente ma anche del futuro. La relazione non può essere pubblica per la parte relativa alla valutazione circa le responsabilità penali. Ciò significa concedere implicitamente a curatore la possibilità di fare le opportune considerazioni; questo è un controsenso perché solo il giudice può disporre circa le responsabilità penali mentre curatore dovrebbe attenersi alla esplicazione dei fatti. Vanno segretate anche le azioni cautelari che si intende proporre e le circostanze che riguardano la sfera privata del fallito. Ogni 6 mesi il curatore presenta al giudice delegato una relazione che contenga tutte le novità intercorse, copie della stessa è trasmessa al comitato dei creditori. Emerge qui la coabitazione nei poteri gestori con il comitato dei creditori che può a sua volta formulare osservazioni. Il curatore e quindi sia sotto la lente del giudice delegato che del comitato dei creditori. Art. 34: le somme riscosse dal curatore sono depositati su un conto aperto dallo stesso ma intestato alla procedura, entro il termine massimo di 10 giorni.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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