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Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione

L'art. 111 dice che crediti sorti in attuazione di una procedura concorsuale sono soddisfatti in prededuzione, ma siccome gli accordi previsti dall'art. 182 bis non sono una procedura concorsuale non vengono soddisfatti in prededuzione in caso di successivo fallimento. Una delle conseguenze dei piani attestati è che le azioni poste in essere in esecuzione dei piani non sono soggette a revocatoria, pertanto è fondamentale essere precisi nella preparazione del piano. L'attestazione del professionista deve essere puntuale e precisa, non tanto ai fini della definizione degli obiettivi che sono scontati essere il risanamento, quanto piuttosto in merito ai modi, i tempi, alle condizioni di attuabilità del piano stesso. Lo stato di crisi è il presupposto di 2 tipi di deroga al diritto individuale dei creditori:
- concordato preventivo (art. 160 legge fallimentare)
- accordo di ristrutturazione (art. 182 bis legge fallimentare).
Nel concordato preventivo queste deroghe sono ancora più forti poiché esso viene approvato a maggioranza e i creditori che non sono favorevoli al concordato devono o subiscono gli effetti dello stesso. Il concordato rispetto alla 182 bis agisce non solo sul passivo ma anche sulle modalità di soddisfazione dei creditori, che possono essere pagati anche con la cessione di beni, i creditori quindi non si trovano più in una posizione certa ma si preparano a fare l'imprenditore.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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