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Contratto di locazione di immobili durante un fallimento

Art. 80: contratto di locazione di immobili:
- comma 1: "il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto". Questo disposto complica la vendita dell'immobile per cui si può procedere con lo strumento della revocatoria ex art. 67 o con quanto previsto nel comma 2 dell'art. 80, ossia: "qualora la durata del contratto sia maggiore 4 anni, il curatore può recedere dallo stesso entro un anno dalla dichiarazione di fallimento (con equo indennizzo) e il recesso ha effetto decorsi 4 anni dalla data di fallimento."
- Comma 3: "quando è il conduttore a fallire, il curatore può in qualunque momento recedere dal contratto corrispondendo un equo indennizzo.
Alcuni autori sostengono che anche il contratto di locazione, come nell'art. 74, per la prosecuzione sia doveroso pagare anche i canoni precedenti al subentro. In realtà l'art. 72 e il 74 danno al curatore la possibilità di scegliere se pagare e subentrare o sciogliere il contratto. Nel contratto di locazione invece non c'è questa possibilità di scelta, il contratto prosegue per legge. Rimane comunque fermo che la locazione non è una prestazione di servizi o di consegna di beni.
Ci sono rapporti per cui la sostituzione del curatore non è ammessa e che quindi continueranno in capo al fallito. Sono contratti personali pur sempre se conclusi con risorse sottratte al fallimento. Pur se personali non possono proseguire contratti di assicurazione stipulati non per esigenze personali primarie. In virtù dell'art. 44 sono inefficaci tutti gli atti compiuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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