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Gli effetti del fallimento

-  per il fallito
-  per i creditori
- sugli atti pregiudizievoli ai creditori
 -sui rapporti giuridici preesistenti

art. 16: (comma 2) La sentenza dichiarativa di fallimento produce effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 133 codice di procedura civile (deposito in cancelleria). Gli effetti verso i terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Art. 18: (comma 2) il termine per il reclamo decorre per il debitore data di notificazione della sentenza e per i terzi dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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