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Il concordato in merito ai soci e alla dichiarazione di fallimento dell'azienda

Art. 26: "salvo che sia diversamente disposto, contro il decreto del giudice delegato e del tribunale, può essere proposto reclamo al tribunale o alla corte d'appello che provvedono in camera di consiglio". Art. 147 l.f.: la sentenza che dichiara il fallimento di una SNC, SAS, SAPA produce anche il fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Art. 2304 codice civile: i creditori sociali anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale. Quando il concordato non è soddisfacente i creditori sociali possono giocare al rialzo chiedendo al socio illimitatamente responsabile un'offerta migliore. Nel caso il socio non migliorerà l’offerta, esso espone al fallimento la società e di conseguenza anche se stesso. Anche i soci sono interessati al buon fine del concordato poiché ne deriva l'esdebitazione. I creditori particolari del socio sono interessati alla buona riuscita del concordato in modo che il patrimonio del socio sia liberato dall'eventuale attacco di altri creditori. Nel concordato fallimentare in caso di estensione del fallimento della società al socio illimitatamente responsabile questi può avanzare una proposta di concordato personale. Art. 176 legge fallimentare: il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti stessi. I creditori esclusi possono opporsi all'esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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