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Il fallimento e le norme di affitto dell'azienda

La sentenza dichiarativa del fallimento comporta effetti:
- sui creditori
- sui debitori
- sui contratti pendenti.
Il massimo potere del curatore non sta nei contratti specifici disciplinati dagli articoli 72 bis sino all’83 bis ma nell'art. 72 il quale prevede una valutazione di scelta discrezionale. La disciplina sui rapporti pendenti subisce una prima eccezione, per intero, con l'esercizio provvisorio. Infatti l'art. 104 comma 7 (esercizio provvisorio dell'impresa del fallito) prevede che "durante l'esercizio provvisorio i contatti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospendere l'esecuzione o scioglierli". Quindi non vigono quelle specifiche regole previste per i singoli contratti. In caso di retrocessione di affitto d'azienda avutosi durante la procedura di fallimento i contratti pendenti sono regolati secondo la normativa prevista dall'art. 72 e seguenti, così come previsto ed enunciato dall'art. 104 bis comma 6 (affitto d'azienda o di rami d'azienda). Se il curatore chiede l'esercizio provvisorio solo dopo un certo periodo di tempo dalla dichiarazione di fallimento, vige in tal caso l'art. 72 per cui i contratti sono sospesi fino all'esercizio provvisorio.
Così quando cessa l'esercizio provvisorio si torna all'art. 72 e seguenti. L'art. 79 (contratto di fitto d'azienda) prevede un diritto simmetrico in cui non si distingue tra fallimento del locatore e del conduttore, in entrambi i casi il contratto prosegue salvo il diritto di entrambe le parti di chiedere lo scioglimento entro 60 giorni.
Questo art. ha lo scopo di tutelare l'azienda, infatti:
- se a fallire è il locatore questi può decidere di lasciare l'azienda nelle mani del conduttore;
- se fallisce il conduttore, il locatore potrebbe avere interesse affinché l'attività prosegui, quindi non chiederà di recedere dal contratto. In tal modo l'impresa prosegue comunque anche senza che sia stato chiesto l'esercizio provvisorio. Se infatti il bene aziendale è di un terzo, presupposto per chiedere l'esercizio provvisorio è il contratto d'affitto, se il locatore scioglie il contratto il conduttore non ha più l'azienda per proseguire.
Le norme sull’affitto d'azienda prevedono che l'attività non si interrompa, in tal modo vi può essere nel fallimento la prosecuzione dell'attività senza chiedere l'autorizzazione, in particolare quando l'orizzonte temporale di proseguimento è inferiore 60 giorni. Questa norma discrimina tra gli articoli 104 (esercizio provvisorio d'impresa) e art. 79 (affitto d'impresa). I canoni sono pagati in prededuzione. Qualora il contratto d'affitto prevede già il prezzo al quale è possibile acquistare l'azienda, questa parte del contratto non sarà applicabile perché il prezzo dovrà formarsi con le regole del concorso. Anche nell'art. 82 (contratto di assicurazione) c'è un'esigenza di tutela dell'attività d'impresa perché l'attività non può continuare senza copertura assicurativa ed è proprio per questo motivo che l'art. in oggetto prevede che il contratto di assicurazione non si sciolga in caso di fallimento dell'assicurato, salvo patto contrario. Art. 72 quarter (locazione finanziaria):
- comma 2: "in caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla controparte l'eventuale differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita rispetto al credito residuo in linea capitale,
- comma 3: "il concedente ha diritto ad insinuarsi allo stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento è quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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