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L'accordo dell'imprenditore in stato di crisi

Art. 182 bis: "l'imprenditore in stato di crisi può domandare... l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentata almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una lezione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui l'art. 67 comma 3 lettera D sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla solidarietà ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei."
L'accordo può essere fatto dall'imprenditore qualora versi in uno stato di crisi, una fase precedente all'insolvenza. Per insolvenza si intende l'incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Essa è un concetto diverso da quello di crisi chiarito dall'art. 160 che all'ultimo comma dice che per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza quindi il concetto di crisi è un concetto più ampio, una fattispecie maggiore, capace di annoverare situazioni di difficoltà meno avanzate rispetto allo stato di insolvenza ricompresa nel concetto di crisi. Lo stato di crisi dunque identifica quelle situazioni in cui vi è il rischio di insolvenza e ha quindi lo scopo di agire tempestivamente. Poiché l'art. 182 bis richiede l'omologazione del giudice dell'accordo, viene meno la riservatezza offerta dalla misura prevista alla lettera D del 3 terzo comma dell'art. 67, in quanto dopo l’omologazione da parte del giudice il provvedimento viene pubblicato nel registro delle imprese. In contropartita a tale forma di pubblicità il terzo comma dell'art. 182 bis prevede che dalla data di pubblicazione e per 60 giorni i creditori non posso iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Altra differenza rispetto ai piena attestati sta nel fatto che l'accordo di ristrutturazione previsto dal 182 bis richiede il consenso dei creditori che rappresentano almeno il 60%, ed inoltre prevede che la testatore deve prestare una particolare attenzione sulla possibilità del debitore di far fronte regolarmente al pagamento dei creditori che non hanno accettato l'accordo per intero. Ciò richiede una liquidità non necessaria nei piani attestati. L'art. 182 bis prevede un accordo di ristrutturazione che può prevede un risanamento, ma può anche servire per attuare una liquidazione senza far ricadere l'impresa nel fallimento.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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