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L'art. 48 divieto di azioni esecutive individuali

"sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive anche speciali". È questa un'implicazione della regola del concorso in virtù della quale unica condizione per soddisfare i propri crediti è l'ammissione al passivo.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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