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La Prodi bis e il concetto di reversibilità dell'insolvenza

Quindi la svolta introdotta dalla Prodi bis è costruita appunto dal nuovo concetto d’insolvenza, inteso come fenomeno reversibile. Il problema del legislatore è sempre stato quindi quello di individuare i momenti in cui intervenire. Nella Prodi bis ad esempio si associa un meccanismo di risanamento all'insolvenza quindi quando ormai è troppo tardi per risanare. Una revocatoria biennale attribuiva tutti gli atti che potevano essere utili al salvataggio dell'impresa, una certa instabilità per cui quando l'impresa aveva più bisogno di mantenere rapporti, si formava attorno ad essa un cordone sanitario, dovuto al fatto che il terzo si allontanava dall'impresa. Ciò accelerava il cammino dell'impresa verso la disgregazione e per questo motivo la riforma introdotto all'art. 67 un 3° comma che prevede alcune esenzioni all'azione revocatoria che pur essendo previste per il fallimento hanno lo scopo di evitarlo. "Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a. i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività d'impresa;
b. le rimesse effettuate su un conto corrente bancario purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitore del fallito nei confronti della banca;
c. le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'art. 2145 bis del codice civile conclusi a giusto prezzo, ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o dei suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d. gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare l'equilibrio della situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti di cui all'art. 28 lettera A e B;
e. gli atti, i pagamenti, e le garanzie poste in essere in esecuzione del concordato preventivo;
f. i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti o altri collaboratori anche non subordinati del fallito;
g. i pagamenti dei debiti liquidi ed esigibili eseguite alla scadenza per ottenere le prestazioni di servizi strumentali all'accesso delle procedure concorsuali e di concordato preventivo (le attestazioni, quanto fornito da terzi e le spese procedurali)".

L'esigenza base della Prodi bis rimangono:
- La non dispersione dell'avviamento;
- La propensione per i tentativi di salvataggio.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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