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Modalità di gestione dell'attivo fallimentare

Art. 35: elenca una serie di atti per i quali il curatore deve richiedere l'autorizzazione al comitato dei creditori. Quale ad esempio la rinuncia alle liti, accettazione di un’eredità, ma dove sorgono problemi è relativamente a quegli atti non elencati: altri atti di straordinaria gestione. La mancata autorizzazione comporta la censura per violazione di legge. Ad esempio l'art. 79 (affitto d'azienda) non parla di autorizzazioni ma secondo parte della dottrina si tratta di atti di straordinaria amministrazione. Ciò può portare alla paralisi della procedura. Art. 104:
- comma 1: "con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami d'azienda, se dall'interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizi ai creditori.";
- comma 2: "il curatore propone, previo parere positivo del comitato dei creditori, al giudice delegato che con decreto autorizza l'esercizio provvisorio avente durata limitata";
- comma 3: "durante l'esercizio provvisorio, che copre un lasso di tempo determinato, il curatore convoca ogni 3 mesi il comitato dei creditori per informalo sull’andamento
della gestione e per valutare se proseguire o meno l’esercizio provvisorio";
- comma 4: "il comitato può decidere, qualora lo ritenga non proficuo di chiedere al giudice la cessazione.";
- comma 5: "ogni semestre il curatore presenta il rendiconto delle attività. Tale rendiconto sarà soprattutto finanziario, non economico, informando il giudice delegato sulle cause sopravvenute che possano influire sulla prosecuzione dell'esercizio provvisorio e infatti il curatore deve mettere in condizioni il comitato dei creditori di interrompere l'esercizio provvisorio, ma in realtà chi sovrasta è il tribunale (comma 6) che sovrintende la procedura e può ordinare la cessazione della stessa con decreto in camera di consiglio. Questo decreto non è reclamabile poiché non concerne un diritto soggettivo.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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