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Presupposti per la chiusura del fallimento

Art. 118 (casi di chiusura):
- comma 1: la procedura di fallimento oltre che per concordato, si chiude:
1. se nel termine stabilito non sono state presentate domande di ammissione al passivo;
2. quando sono stati soddisfatti tutti i creditori prima della ripartizione finale dell'attivo;
3. quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;
4. quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori prededucibili, concorsuali e le spese di procedura.
- comma 2: nei casi 3 e 4 si ha cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese ad opera del curatore. Nei casi 1 e 2 si ha la chiusura della procedura che determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci a responsabilità illimitata.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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