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Proposta di concordato fallimentare

Art. 125: proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato che una volta avuto parere favorevole del comitato dei creditori e dal curatore ordina che la stessa venga comunicata ai creditori, i quali sono anche informati del fatto che la loro mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Attraverso l'esercizio provvisorio il concordato fallimentare può rappresentare una tecnica di salvataggio dell'impresa da attuare senza la collaborazione dell'imprenditore. Può essere considerato un potente strumento di attivazione del mercato delle crisi rendendo appetibile l’impresa e facendovi pervenire finanziamenti. Se il fallimento è stato dichiarato per un problema di solvibilità ma l'attivo dell’impresa è maggiore del passivo e dopo un anno dalla dichiarazione non sono pervenute proposte di concordato, è interesse del fallito che non ci siano le proposte poiché il dopo pagamento dei debiti torna a lui. Il terzo invece ha interesse ad avanzare proposte di concordato perché a fronte di un pagamento riceve un'impresa che vale di più. Se dopo un anno il fallito vuole riprendersi l'impresa può avanzare una proposta ma egli non può offrire una somma maggiore di quella necessaria al pagamento dei debiti poiché il maggior valore rispetto a questi andrebbe comunque a lui. Il terzo invece può formulare offerte valide all'infinito poiché tutto il più rispetto ai debiti va all’imprenditore fallito. Questa regola non può diventare una forma di esproprio per i fallito e quindi a parità di condizioni una volta pagati tutti i debiti l’imprenditore torna nella disponibilità della sua impresa avendo rispettato il principio di responsabilità. Il concordato fallimentare e il concordato preventivo rispondono alla stessa disciplina se non per alcune particolarità.
Art. 128: l'approvazione del concordato avviene a maggioranza dei crediti ammessi al voto indipendentemente che si tratti di concordato preventivo o fallimentare. Vale il meccanismo del silenzio assenso.
Art. 129:
- comma 1: "decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito";
- comma 2: "se la proposta è stata approvata il giudice delegato dispone che il curatore ne dia comunicazione al proponente affinché richiede l'omologazione, al fallito e ai creditori dissenzienti con decreto";
- comma 3: l'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso;
- comma 4: se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione, così si omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame;
comma 5: se sono state proposte opposizioni il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Nell'ipotesi che siano previste diverse classi dei creditori e un creditori appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta il tribunale può omologare concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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