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ART. 27 - elemento psicologico

ART. 27 - elemento psicologico

ELEMENTO PSICOLOGICO : “con la consapevolezza della falsità” vuol dire che questa contravvenzione può realizzarsi solo con dolo. Se la falsità è inconsapevole non realizzo questo reato. Non basta la consapevolezza della falsità, è richiesto sia il dolo specifico di ingiusto profitto che il dolo intenzionale di inganno dei destinatari. Ma questo è un controsenso. Perché il revisore normalmente non agisce con l’intenzione di trarre in inganno il destinatario, non è questo il suo obiettivo ultimo, ma commette normalmente il falso perché magari vuole essere accomodante nei confronti del cliente, vuole mantenersi quella committenza. Quando il legislatore fissa questi requisiti mostra di avere ben poco presente la realtà empirica in cui si verificano questi comportamenti, perché tutti i casi confermano che queste condotte criminose non si realizzano immediatamente con lo scopo di profitti ingiusti o di ingannare i destinatari, ma sono un’erosione graduale con piccoli passi, non c’è mai una rottura decisiva.
Questa disposizione riguarda, così come la fattispecie delittuosa di cui al comma 2, solo gli enti non di interesse pubblico. Perché se gli enti sono di interesse pubblico, la faccenda cambia.
Il reato nell’ambito delle società quotate o con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico puniva a titolo di delitto con la reclusione da 1 a 5 anni i comportamenti di mera condotta, senza chiedere il verificarsi di un danno. Questa disposizione è presente nel comma 3, che dice che se la falsità è commessa dall responsabile di un ente di interesse pubblico, la pena è la reclusione da 1 a 5 anni. Il legislatore è stato un po’ approssimativo, non si è accorto che la condotta descritta nel 1 comma è poi seguita dall’ipotesi del 2 comma, che invece nell’art.174 bis non c’era, perché l’attuale 2 comma dell’art.27 deriva dall’art.2624. Si pone un problema: sembrerebbe quasi che se la falsità commessa nell’ambito della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico, cagioni un danno, allora questo fatto non deve essere sanzionato. La norma qui dice se il fatto previsto dal comma 1 è commesso, ma il fatto del comma 1, non è più come era nel 174 bis solo il reato di mera condotta, ma il comma 1 e 2 costituiscono due sottoinsiemi di un insieme più grande che separa i fatti che non hanno provocato un danno (comma 1) da quelli che hanno provocato un danno (comma 2). Se nel comma 3 si richiama il comma 1, rimangono fuori i fatti previsti dal comma 2 che sono i più gravi.
Il comma 4 prevede (e pone sempre lo stesso problema di riferimento al comma 1 invece dovrebbe essere riferito al comma 3) che se il reato è commesso dal soggetto revisore per denaro o altra utilità data o promessa ovvero in concorso con amministratori, direttori generali e sindaci della società assoggettata alla società di revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata della metà.
Il comma 4 ripropone il vecchio comma 2 dell’art.174 bis. Già rispetto alla norma del 2005 si era fatto notare che parlare di amministratori e sindaci non era corretto, perché quando viene inserito il 174 bis nel TUF sarebbe stato più appropriato fare riferimento agli altri due modelli di governance (sistema monistico e dualistico). Se si guarda il comma 5, che prevede l’estensione ai soggetti della società sottoposta a revisione, i soggetti sono descritti facendo riferimento a tutte le forme di governance.
Il revisore è già strutturalmente retribuito dal soggetto che vi si sottopone al controllo. Se pago il pubblico ufficiale del comune perché mi rilasci un certificato al quale non ho diritto, retribuisco un soggetto che ha già una retribuzione, quindi è chiaro che la mia dazione ha natura corruttiva. Mentre per dire che una falsità è stata fatta dal revisore per denaro o altra utilità data o promessa bisogna dimostrare che l’ho pagato più di quanto avrei dovuto pagarlo.
Per gli enti di interesse pubblico le pene più aspre da 1 a 5 anni o fino a 7 anni e mezzo valgono anche per i soggetti che vi abbiano concorso dall’interno della società assoggettata a revisione. Qui il comma 5 ribadisce questo principio.
Nel 2005 il legislatore aveva introdotto l’art.192 bis, un illecito amministrativo che riguardava le false comunicazioni relative all’applicazione delle regole previste nei codici di comportamento. Questo norma non c’è più.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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