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ART. 27 - la condotta

Il comma 1 prevede un’ipotesi base che si rivolge ai responsabili della revisione di enti non di interesse pubblico. Questi soggetti sono puniti con l’arresto fino a 1 anno se attestano il falso o occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria in modo idoneo da indurre in errore i destinatari.
È sempre prevista l’idoneità decettiva. Questa contravvenzione si realizza dal punto di vista oggettivo se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari della comunicazione. Perché lo schema riproposto anche nei primi 2 commi di questo articolo ripropone lo schema del vecchio art.2624, che nasce nella riforma dei reati societari del 2002 che aveva il duplice schema di ipotesi più lieve se non c’è il danno e ipotesi più grave se c’è il danno. L’art.27 del decreto 39 prevede per gli enti di non interesse pubblico una struttura duplice senza danno avente natura contravvenzionale e con danno prevista nel comma 2 avente natura delittuosa (reclusione da 1 a 4 anni se si verifica un danno patrimoniale ai destinatari).

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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