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ART. 27 - oggetto materiale

OGGETTO MATERIALE : la falsità deve ricadere nelle relazioni e in altre comunicazioni. Le relazioni sono quelle che la società di revisione elabora quando esprime un giudizio sul bilancio, che possono essere senza osservazioni o con osservazioni. Le altre comunicazioni che la società di revisione deve fare sono ad esempio le dichiarazioni sulla congruità dei rapporti di cambio quando si realizza un’ipotesi di fusione con incorporazione; quando si sottoscrivono nuovi aumenti di capitale è prevista una valutazione di congruità da parte del revisore sul valore di emissione.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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