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ART.2632 – Formazione fittizia del capitale sociale: soggetti attivi

SOGGETTI ATTIVI: sono gli amministratori e i soci conferenti. Si tratta dunque di un reato proprio, possono commetterlo solo questi soggetti, perché sono questi i protagonisti della fase di creazione del capitale sociale: i soci che conferiscono beni, crediti, attività alla società e la società che in cambio a questi conferimenti attribuisce delle azioni.
Esempio: se conferisco un immobile alla società, che lo valuta per 5 milioni di euro e mi attribuisce azioni per tale valore, i creditori troveranno scritto 5 milioni di €. Ma se invece l’immobile non vale 5 milioni e ne valesse si e no 50 mila euro è chiaro che la garanzia dei creditori viene lesa. Il legislatore vuole presidiare questo interesse.
Quindi stabilisce che se gli amministratori e i soci conferenti aumentano fittiziamente il capitale sociale sono puniti con la reclusone fino ad un anno. È quindi una sanzione di tipo detentivo (il tetto minimo della reclusione è 15 giorni).

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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