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ART.29 – La condotta

Nella versione preriforma la CONDOTTA era: impediscono il controllo della gestione sociale da parte del collegio sindacale o da parte dei soci. Già dal 2002 gli amministratori sono puniti se impediscono, o comunque ostacolano lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione. Da questo punto di vista possiamo notare che la rubrica della norma è un po’ infelice, perché il reato non parla solo di impedito controllo, ma anche di controllo ostacolato. Impedire qualcosa significa far si che questo qualcosa non possa verificarsi. Queste sono due condotte diverse del delitto di impedito controllo. Anche sulla terminologia di impedito controllo bisogna fare delle distinzioni.
Con l’art.2625, la costruzione che il legislatore ha voluto dare alla fattispecie esaspera la struttura già vista essere il motivo conduttore della riforma del 2002, ossia la costruzione di illeciti in ambito societario che avessero due dimensioni, da un lato una dimensione di mera condotta punita con reati di natura contravvenzionale, dall’altro lato l’illecito acquisiva natura di delitto, perché era legato al verificarsi di un evento lesivo di beni patrimoniali. Questa struttura viene esasperata nell’art.2625 perché questo prevede che l’ipotesi di mera condotta, quella che non cagiona un danno ai soci, non abbia neanche rilevanza penale (1 comma). Tuttavia se la condotta cagiona un danno, non solo acquisisce rilevanza penale, ma si trasforma in un delitto. Questa singolare scelta del legislatore (illecito amministrativo che si trasforma in delitto) viene sconfessata in entrambi i suoi estremi nella recente riforma che si è occupata dell’impedito controllo dei revisori. Perché mentre l’art.2625 fa riferimento all’impedito o ostacolato controllo degli organi sociali o dei soci, l’art.29 fa riferimento all’impedito controllo dei revisori contabili. Se la condotta riguarda l’ostacolare il controllo dei revisori, allora l’ipotesi di mera condotta, quella che non cagiona un danno a nessuno, è sanzionata più gravemente di quanto non accada per l’art.2625. Perché nell’art.2625 siamo di fronte ad un illecito amministrativo, mentre nell’art.29 siamo di fronte ad un illecito penale avente natura contravvenzionale (sono puniti con l’ammenda). Allora ci aspetteremo analoga progressività anche laddove il fatto cagioni un danno. Però c’è soltanto a metà questa progressività, perché il 2 comma dell’art.29 prevede ancora una contravvenzione, e non un delitto. Una contravvenzione peraltro punita con la pena dell’ammenda congiunta (c’è la locuzione E) con l’arresto.
Nelle contravvenzioni quando anziché la locuzione E, compare la locuzione O, il nostro codice prevede un particolare meccanismo, l’oblazione, che consente di estinguere il reato attraverso il pagamento di una somma. L’oblazione è consentita di diritto (nessuno può sindacare sulla scelta) solo se pena dell’arresto e dell’ammenda sono previste in alternativa. Quando è prevista la locuzione E, allora l’oblazione è facoltativa, spetta al giudice stabilire se è concessa nel singolo caso.
Dal punto di vista numerico in effetti l’art.29 comma 2 prevede un’entità di pena più elevata del comma 2 dell’art.2625, dove la pena è fino ad 1 anno, mentre nell’art.29 c’è un tetto superiore, fino a 18 mesi. Solo che cambia l’oggetto di questi mesi: in un caso è reclusione, nell’altro è arresto. Quindi il legislatore del 2010 confermando la rilevanza penale sia della mera condotta di impedito e ostacolato controllo, che la rilevanza penale ma di natura contravvenzionale con danno, conferma quanto già sosteneva da tempo la Dottrina, e cioè che la scelta dell’art.2625 fosse infelice per due motivi: uno per aver dato solo rilievo amministrativo per le condotte di cui al 1 comma, e secondo per aver sanzionato con il delitto le condotte del 2 comma.
Se avessimo un’ideale scala di gravità avremmo il seguente ordine crescente:
- illecito amministrativo,
- contravvenzione,
- delitto.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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