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Art.27 Costituzione Comma 2

Art.27 Costituzione Comma 2

Il comma 2 dell'art. 27 della costituzione recita che l’imputato non è considerato colpevole fino alla sentenza definitiva di condanna. Questo significa che fino alla sentenza definitiva di condanna il soggetto si considera innocente, principio di presunzione di non colpevolezza. La presunzione di non colpevolezza è diversa dalla presunzione di innocenza, quest’ultima è contenuta nella convenzione europea dei diritti dell’uomo e altri atti convenzionali che il nostro paese ha stipulato, per questo facciamo riferimento al PRINCIPIO DI INNOCENZA. Quindi anche il soggetto condannato in primo grado, o in grado di appello, ma non con una sentenza definitiva, non si considera colpevole. Ma alcuni autori ritengono che questo non significa che se non è colpevole bisogna considerarlo innocente.
Dalla presunzione di innocenza si possono distinguere tre diverse dimensioni, di regole. La presunzione di innocenza nel nostro ordinamento è
- UNA REGOLA DI TRATTAMENTO : il soggetto va trattato da tutti come una persona innocente. Dovrebbe iniziare il sistema giudiziario per primo a trattarlo come innocente. Le sentenze di condanna non definitive non si eseguono, ma la sua libertà personale di muoversi all’interno del territorio dello Stato è garantita.
- UNA REGOLA PROBATORIA : regola che stabilisce come è ripartito nel processo penale l’onere della prova (chi ha sulle spalle il peso di provare una certa circostanza). Se il cittadino è presunto innocente, non è lui che deve dimostrare di esserlo, ma lo deve provare il pubblico ministero, l’accusa.
- UNA REGOLA DI GIUDIZIO : la regola che assicura il rispetto autentico nel processo della presunzione di innocenza. Impone al giudice di assolvere se non è stata dimostrata dall’accusa la responsabilità dell’imputato al di là di ogni dubbio ragionevole.
È meglio correre il rischio di lasciar libero un colpevole o è meglio correre il rischio di condannare un innocente: Se siamo quasi sicuri della colpevolezza di un soggetto, ma non ne siamo certi, cosa bisogna fare: Condannare o assolvere:
Ipotizziamo che il giudice sulla base delle prove presentate ritiene (anche se non è sicuro) che l’ipotesi della colpevolezza sia più probabile di quella della non colpevolezza, le prove fanno pendere la bilancia dalla parte della colpevolezza. Condanniamo: No! E se ci fossero l’80% delle probabilità che Tizio sia colpevole:!
La regola è che non si può negoziare su questo principio, o siamo sicuri che il soggetto sia colpevole e allora lo condanniamo, o dobbiamo assolverlo. Il problema è quando dalla teoria del principio passiamo alla pratica dei casi.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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