Skip to content

Articolo 44 del Codice Penale - giudizio di disvalore penale

L’art. 44 del codice penale dice che quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l`evento, da cui dipende il verificarsi della condizione (anche se il verificarsi della condizione), non è da lui voluto.
Proprio perché non è previsto che il soggetto voglia il verificarsi delle condizioni, queste sono definite oggettive. Sono delle situazioni che fondono l’opportunità del punire nel caso concreto. La cause di esclusione della punibilità erano quelle situazioni che fondavano la non opportunità di punire un certo fatto. Nelle condizioni oggettive di punibilità la situazione è vista dall’altro versante.
Esempio: l’art.564 del codice penale punisce all’interno dei delitti contro la famiglia un delitto che si chiama incesto. Questa norma punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque commette incesto con un discendente o un ascendente, ovvero un affine in linea retta (suocero, genero, suocera, nuora), o con un fratello o una sorella, in modo che ne derivi pubblico scandalo. Se poi i due protagonisti non si limitano ad avere rapporti sessuali ma hanno addirittura una relazione incestuosa, la reclusione aumenta da 2 a 8 anni. Questi comportamenti sono puniti al verificarsi di una condizione: ne deve derivare pubblico scandalo. La norma qui proprio perché prevede questa condizione, sulla base di quello letto ai sensi dell’art.44, determina che i soggetti che realizzano un incesto possono essere puniti se si rappresentano e vogliono l’incesto, e se determinano un pubblico scandalo. Ai sensi dell’art.44 non è necessario che i due soggetti vogliano il pubblico scandalo, se si verifica il pubblico scandalo, allora scatta la pena. Ecco perché la condizione di punibilità è oggettiva, ciò che conta è che si sia verificata oppure no, indipendentemente dal fatto che i soggetti la volevano.
Le soglie sono condizioni obiettive di punibilità: Se lo fossero non si deve provare che il soggetto si sia rappresentato che le soglie vengano superate. Se invece non sono condizioni oggettive allora la situazione cambia.
Esempio: BANCAROTTA FRAUDOLENTA – ART.216 DELLA LEGGE FALLIMENTARE: è punito con la reclusione da 3 a 10 anni, se è dichiarato fallito, l’imprenditore che ha distratto, occultato, dissimulato in tutto o in parte i suoi beni allo scopo di creare pregiudizio ai creditori.
Se il soggetto non è imprenditore non può realizzare questo reato. La condizione in questo caso è la dichiarazione di fallimento.
Il giudizio di disvalore del legislatore cade sugli incesti in quanto tali o sugli incesti scandalosi:  Il giudizio di disvalore del legislatore cade sulle condotte di distrazione, occultamento dei beni da parte dell’imprenditore o cade sul fatto che l’imprenditore abbia distratto, occultato, dissimulato vedendosi poi dichiarato fallito:
È evidente che il giudizio di disvalore del legislatore nel primo esempio cade sul fatto, non sulla condizione, i soggetti vengono puniti perché hanno commesso l’incesto. Nella condotta fraudolenta l’imprenditore non viene punito perché ha commesso tutta una serie di fatti di manipolazione dei propri beni in maniera così maldestra che poi è fallito, ma il giudizio di disvalore cade sul fatto che abbia avuto condotte di occultamento, distrazione dei beni. Tuttavia il legislatore fa scattare la pena, reputa opportuno punire, solo una percentuale di questi casi, quelli in cui si sia verificata la condizione, perché il legislatore pur disapprovando il fatto di incesto in quanto tale, ci tiene a evitare che si verifichino i pubblici scandali. Quando si verifica la condizione obiettiva di punibilità vengono meno le ragioni di opportunità che il legislatore ha ritenuto necessarie per astenersi dal punire tutti gli incesti.
Nel secondo esempio il legislatore punisce solo il fallito perché il legislatore sa che se le norme sulla bancarotta potessero essere utilizzate anche prima della dichiarazione di fallimento, nei confronti di un’impresa che navighi in cattive acque, si verificherebbe che l’effetto dell’azione investigativa dell’autorità giudiziaria toglierebbe a quell’impresa quelle poche residue speranze di rimettersi in sesto e non fallire. Ecco allora che il legislatore che vuole il più possibile evitare che le imprese falliscano, e sa che se queste norme sulla bancarotta fossero applicabili prima del verificarsi del fallimento, finirebbero per favorire questa situazione, allora fa un passo indietro e ci rinuncia.
Il giudizio di disvalore penale cade su qualunque falsificazione: La risposta è negativa perché il legislatore del 2002 ha segnato una cesura profonda rispetto al passato. C’è una rottura tra lo schema precedente quando qualunque falsificazione veniva stigmatizzata. Qui il legislatore ritiene meritevoli di sanzione penale solo quelle falsificazioni delle comunicazioni sociali e dei bilanci che superino le soglie di rilevanza, alle quali si riconosce un significato economico e patrimoniale forte. Le soglie non sono elementi estranei al fatto tipico, ma contribuiscono a descrivere il perimetro. La conclusione è che queste soglie, a differenza delle condizioni obiettive di punibilità, devono essere rappresentate dal soggetto, fanno parte del dolo. Chi falsifica il bilancio si deve anche rappresentare il superamento della soglia perché è un elemento che contribuisce a descrivere il fatto tipico e quindi deve essere oggetto della rimproverabilità, del dolo. Bisogna dimostrare che il soggetto era consapevole che le falsificazioni superavano le soglie. Sono solo i fatti che superano la soglia a meritare la sanzione penale. È un’impostazione di tipo patrimonialistico, che il legislatore mostrava di avere anche nei confronti di un’altra norma, riguardante il falso in prospetto.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.