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Contenuti dell’ART.187 TER

COMMA 1 : è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
Questa è l’ipotesi di aggiotaggio informativo. Però è più ampia rispetto all’art.185, perché non rileva solo la diffusione di notizie, ma anche informazioni o voci. Se dò una comunicazione relativa a qualcosa di falso e l’ho presentata come una voce, realizzo un illecito amministrativo. Se diffondo la voce credendola vera e poi questa si rivela falsa, comunque realizzo un illecito amministrativo, perché per norma generale dell’ordinamento gli illeciti amministrativi per le persone fisiche seguono lo stesso criterio di imputazione delle contravvenzioni, che non è per forza il dolo, ma anche la colpa. Il che vuol dire che questi fatti possono essere sanzionati anche se realizzati per colpa.
COMMA 2 : per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
Il legislatore si occupa dei giornalisti di tutti i giornali che si occupano di investimenti. Questi realizzano un reato di manipolazione del mercato ogni volta che sbagliano a dare una notizia: Il legislatore sa che è un profilo delicato, dove un mercato nel quale non circolano notizie è un mercato che non funziona, così come non funziona se se nel mercato circolano notizie non vere. Allora il legislatore dice che la valutazione che il giudice dovrà effettuare sulle comunicazioni effettuate da questi soggetti andrà fatta tendendo conto delle norme di autoregolamentazione, le norme del codice di autodisciplina, quelle ad esempio che impongono di preservare l’identità dei soggetti minori (per cui gli si applicano le strisce sul viso). Il giornalista deve dare le notizie, allora il rischio che può correre nel diffondere una notizia falsa è più alto di quello che possono correre le persone comuni Queste ultime si devono astenere se c’è il dubbio che la notizia sia vera o falsa. Mentre il giornalista si deve basare sulle norme di autoregolamentazione. Questa apertura viene ritirata dal legislatore nelle ipotesi in cui i giornalisti ne traggono un profitto. Il giornalista può correre un rischio maggiore di veicolare notizie false, ma non deve trarne guadagno.
COMMA 3 : illecito amministrativo di manipolazione del mercato di tipo manipolativo. Il legislatore detta 4 ipotesi:
- operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari :queste ipotesi rilevano anche come illeciti amministrativi;
- operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale : riguarda anche l’azione di più persone che agiscono in concerto tra loro;
- operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente : esempi:
- PUMP AND DUMP : si crea una bolla speculativa attraverso l’iniziale apertura di una posizione forte di lungo periodo, compro e resto fermo nel comprare. Inizio a comprare, continuo a seguire ulteriori acquisti accompagnandoli con informazioni forvianti di segno positivo su quello strumento finanziario, in modo che il prezzo salga. La gente inizia a comprarlo, io inizialmente continuo a comprarlo per fare salire il prezzo. Poi vendo in blocco e il prezzo precipita. Chi ha comprato per ultimo si trova in mano uno strumento con una quotazione normale. Lo strumento finanziario in se non avrebbe le potenzialità per raggiungere questi livelli di prezzo, li raggiunge solo grazie a me che modifico il corso dello strumento;
- TRASH A CASH : è il contrario del pump and dump. Si crea prima un trend ribassista, vendo tanto e reprimo il valore di uno strumento finanziario, quindi l’investitore che ha in mano questi titoli li vende, ci perde perché poi arriverà la fase di cash nel quale acquisto e il prezzo ritorna ad un prezzo elevato.
Queste manovre sono realizzati nei mercati che permettono la vendita allo scoperto.
- altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
Il legislatore da una parte vieta questi comportamenti e dall’altra li riammette. Infatti il comma 4 dice che queste condotte di tipo manipolativo, in particolare quelle delle lettere a) e b), non possono essere assoggettate a sanzione, diventano lecite, se realizzate da un soggetto che dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. Il legislatore sa che queste operazioni in certi casi si verificano sul mercato con intenti non manipolativi. L’operazioni di buy back, ad esempio, è un’operazione che può essere fatta per mantenere alto il valore di un titolo. Se io società mi accorgo che c’è un trend ribassista sulle mie azioni perché qualcuno sta facendo trash and cash, possono sostenere la domanda e al posto di vedere l’azione andare a picco, compro e il prezzo lo tengo stabile. Queste prassi di mercato ammesse sono un elenco che periodicamente viene elaborato dalla Consob, recependo quella che è una direttiva che viene raccomandata a tutte le autorità di regolamentazione del mercato nazionali, in modo che il giudice sappia regolarsi e non irrogare sanzioni dove ci sono comportamenti legittimi ammessi.
Anche qui è prevista la possibilità fino al triplo o 10 volte il prodotto.
Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è una clausola che si trova nell’art.187 bis e 187 ter e significa: applicate le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applicano anche le sanzioni amministrative quando il fatto costituisce illecito amministrativo. C’è un principio che consente di applicare o una o l’altra sanzione, però qui il legislatore ha voluto fare un’eccezione. Abbiamo sanzioni per l’ente che sarà chiamato a rispondere sia per la realizzazione nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti apicali o subordinati, nei casi di cui all’art.184 e 185; inoltre l’ente è chiamato a rispondere ai sensi del decreto 231 anche nell’ipotesi in cui siano stati realizzati le ipotesi di illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate 187 bis e le ipotesi di illecito amministrativo di manipolazione del mercato art.187 ter. Questo vuol dire che per la manipolazione del mercato e per l’abuso di informazioni privilegiata ci sono 4 livelli sanzionatori. Doppio binario per le persone fisiche più due di rincaro per l’ente che è responsabile tanto per l’illecito penale, quanto per l’illecito amministrativo.
Il decreto 231 prevede la responsabilità dell’ente da reato. In relazione al market abus l’ente risponde anche se viene realizzato a suo interesse o a suo vantaggio un illecito amministrativo (ipotesi 187 bis e 187 ter).
Nell’art.187 terdecies troviamo il principio che governa la cumulabilità delle sanzioni di un genere e dell’altro genere e che evita che siano superati determinati tetti.
Le sanzioni penali degli art.184 e 185 le irroga il giudice penale, le sanzioni amministrative degli art.187 bis e 187 ter siccome non sono penali vengono irrogate dall’autorità amministrativa, che è la Consob. Perciò potremmo avere in parallelo un procedimento penale che si svolge con la Procura della Repubblica davanti al giudice, e un altro procedimento nel quale indaga la Consob. L’art.187 terdecies dice che chi arriva per primo può applicare le sanzioni, mentre chi arriva secondo deve tenere conto di quanto è già stato irrogato da chi arriva per primo. Si computano tra loro le due sanzioni.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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