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Definizione del concetto di imputabilità del soggetto

Il concetto di imputato va tenuto radicalmente distinto dal concetto di imputabile. Imputato è colui nei cui confronti viene esercitata l’azione penale, chi viene chiamato a rispondere di un certo fatto che si ipotizza possa costituire un reato. Il soggetto imputabile è il soggetto nei cui confronti può essere mosso un rimprovero, se manca l’imputabilità non può sussistere la colpevolezza. L’art.85 del codice penale dice che è imputabile il soggetto capace di intendere e di volere. Quindi affinché un fatto possa essere ritenuto rimproverabile ad un soggetto è necessario che costui nel momento in cui ha realizzato il fatto deve essere capace di intendere e di volere. La capacità di intendere è la capacità di rendersi conto in maniera adeguata della realtà che ci circonda. La capacità di volere è la capacità di assumere delle decisioni in maniera adeguata rispetto a ciò che si è correttamente percepito, quindi non il momento percettivo, ma il momento volitivo, decisorio. Il codice negli art.85 e seguenti detta una disciplina che prende in considerazione alcune specifiche situazioni correlate a questo elemento della colpevolezza:
- ETÀ DELLE PERSONE : fissa una regola insuperabile, una presunzione assoluta che è quella secondo cui un soggetto che non abbia ancora compiuto i 14 anni d’età non è imputabile ai fini della legge penale; si presume inoltre, anche se non in maniera assoluta, che quando un soggetto ha compiuto i 18 anni d’età possa essere considerato a tutti gli effetti capace di intendere e di volere. Se il soggetto non lo è bisogna dimostrarlo a una serie di condizioni. Tra i 14 e i 18 anni non c’è nessuna presunzione, il giudice deve valutare caso per caso se il minorenne è realmente capace di intendere e di volere.
- EVENTUALE SUSSISTENZA DI PATOLOGIE DEL SOGGETTO : una prima norma era dettata in relazione al sordomutismo, il legislatore su questo prevedeva un’incapacità di intendere e di volere. C’è poi un’altra norma dedicata al vizio di mente, alla malattia che porta il soggetto in un tale stato da non essere capace di intendere e di volere. Il vizio di mente può essere totale o parziale: se è totale il fatto non costituisce un fatto colpevole, il soggetto non può essere punito, il che non vuol dire che il suo fatto non avrà conseguenza dal punto di vista in assoluto, perché il sistema penale prevede anche le misure di sicurezza, misure per soggetti socialmente pericolosi che abbiano commesso un reato, oppure che abbiano commesso un fatto tipico, antigiuridico ma non colpevole perché il soggetto non era capace di intendere e di volere. Quindi non c’è nessun rimprovero con la pena, ma si adottano queste misure per la cura e la risocializzazione del soggetto. Se il vizio di mente è parziale il soggetto è comunque responsabile del fatto commesso ma gli verrà irrogata una pena ridotta (caso omicidio di Cogne).
- SOGGETTO SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE ALCOLICHE E STUPEFACENTI : il legislatore sotto questo punto è particolarmente severo. In questi casi l’ordinamento prescrive che la capacità di intendere e volere del soggetto non deve essere valutata in relazione al momento in cui ha realizzato il fatto, ma nel momento in cui il soggetto ha assunto le sostanze alcoliche o stupefacenti. Se in quel momento il soggetto era capace di intendere e di volere, allora tutto ciò che ha realizzato si ritiene a lui rimproverabile. L’ordinamento prevede a questa regola un’eccezione: intossicazione accidentale da sostanze alcoliche e stupefacenti. Se l’assunzione di queste sostanze è avvenuta per inibire i propri stimoli al controllo al fine di commettere il reato allora la pena viene aggravata.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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