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Definizione di "buy back" e di "leverage by out"

- BUY BACK (riacquisto) : acquisto di azioni proprie.
Esempio: la Telecom utilizza il capitale sociale per acquistare le sue stesse azioni sul mercato. Questa operazione se si spinge ai massimi livelli possibili, ossia ricomprare tutto il capitale sociale, restituisce ai soci i conferimenti in forma simulata. Se questa operazione si svolgesse senza alcun limite potremmo trovarci di fronte a una società che ha un capitale sociale solo cartaceo. I creditori della società non possono rivalersi sulla società, perché gli unici “beni” sono le azioni stesse della società, che auto possiede, ecco che così facendo si lede la garanzia dei creditori. Però ci sono diverse ragioni economiche perché una società può avere un vantaggio dall’acquisto di azioni proprie.
Esempio: una società che ha inventato Google è molto liquida e ha grandi prospettive di conquista di quote di mercato. Per questa società investire su sé stessa è molto redditizio. Ovviamente però questa operazione non deve pregiudicare la garanzia creditoria. Si possono acquistare le proprie azioni solo per ciò che eccede le riserve disponibili e il capitale sociale.
Esempio: se la società vuole tutelarsi di fronte al rischio di essere fatta oggetto di OPA ostile è redditizio se investe su sé stessa, oppure per stabilizzare il gruppo di comando.
Oggi sono operazioni consentite rispettando determinati parametri.
- LEVERAGE BY OUT : si è dubitato a lungo della loro liceità, perché consentono di acquistare qualcosa senza avere le risorse per farlo. La garanzia di questa operazione è data dalla società target (quella che voglio comprare). Oggi queste operazioni sono consentite, seppur con una serie di procedure analitiche.
Per poter realizzare queste operazioni si devono rispettare dei confini, che se vengono superati le rendono illegittime e fanno scattare questo reato. Queste operazioni non devono intaccare la garanzia creditoria, ecco perché il legislatore dice fuori dai casi consentiti dalla legge.
Gli amministratori rispondono di questo reato quando acquistano o sottoscrivono azioni o quote cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Questo reato è un reato d’evento, bisogna cagionare una lesione al capitale sociale. Le condotte sono descritte come acquisto o sottoscrizione di azioni o quote sociali, ma in realtà questa locuzione non va interpretata in senso stretto, come se il legislatore vietasse solo i contratti di compravendita, ma tutte quelle forme contrattuali che portano al medesimo risultato della compravendita.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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