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Definizione di vantaggio nell'ambito della responsabilità amministrativa degli enti

Il VANTAGGIO è un concetto di consuntivo, cosa è successo dopo. Il vantaggio è qualsiasi utilità patrimoniale oggettivamente apprezzabile che derivi alla società a seguito della commissione di un reato da parte di un soggetto apicale ovvero di un soggetto subordinato. Ha una natura oggettiva e deve essere valutato non ex ante, bensì ex post. Ne ha tratto vantaggio l’ente: Se si risponde del reato.
Esempio: il dipendente infedele con i soldi della società ha corrotto il pubblico ufficiale affinché desse l’autorizzazione di costruire la casa in riva al mare. Questo non è stato realizzato nell’interesse dell’ente, però se il pubblico ufficiale effettua una verifica all’interno dell’ente, e visti i rapporti di amicizia con il dipendente, chiude un occhio sulle carenze che doveva segnalare, da questo reato l’ente ha tratto un vantaggio.
Risulta maggiormente gravoso provare l’interesse dell’ente rispetto al vantaggio dallo stesso conseguito.
Al fine di evitare un'impropria estensione della responsabilità dell'ente, dovrà essere dimostrato un significativo raccordo tra le capacità gestionali dell'ente ed il fatto di reato, vale a dire una connessione tra la persona fisica autrice del reato e l'attività imprenditoriale dell'ente, che abbia reso possibile il reato in virtù di omissioni e inefficienze della persona giuridica.
Un fatto realizzato ex ante non nell’interesse dell’ente può provocare un vantaggio all’ente.
Ma può accadere anche il contrario, un fatto realizzato nell’interesse dell’ente ex ante si risolve ex post in uno svantaggio per l’ente.
Esempio: abbiamo pagato 100 000 € per vederci aumentata del 15% una commessa nell’ambito di un appalto pubblico. Prima che riusciamo a incassare i soldi dovuti all’aumento del valore della commessa, la corruzione viene scoperta, arrestano il pubblico ufficiale e dell’aumento pattuito non se ne fa niente. Il reato dunque non ha giovato all’ente, si è ritorto contro l’ente stesso. Ma ciò non toglie che fosse realizzato ex ante nell’interesse dell’ente.
L'evento "vantaggio" fa riferimento alla concreta acquisizione di un'utilità economica per l'ente. L'interesse implica soltanto la finalizzazione della condotta illecita, integrante il reato presupposto, verso quella utilità, senza che sia necessario il suo effettivo conseguimento. L'assenza ovvero l'esiguità del vantaggio rappresenterà al più una circostanza attenuante.
Il decreto 231 prevede la responsabilità dell’ente per reati realizzati nel suo interesse o al suo vantaggio. In una prima versione in realtà era una E (interesse E vantaggio). L’avere invece inserito nella versione finale la O, significa che affinché possa scattare la responsabilità dell’ente è necessario e sufficiente che ci sia uno solo di questi requisiti. Il vantaggio fa riferimento all’acquisizione di una concreta utilità economica per l’ente, l’interesse riguarda la finalizzazione ex ante della condotta integrante il reato. Se il vantaggio non c’è stato, la responsabilità dell’ente non è esclusa, solo che si prevede un’attenuazione della sanzione.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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