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Distinzione dei reati in base alle caratteristiche del fatto commesso: reati di mera condotta e reati di evento

La tipicità si può differenziare anche sotto altri aspetti. In relazione alle caratteristiche del fatto che viene commesso, una prima distinzione fondamentale distingue:
- REATI DI MERA CONDOTTA : si punisce il comportamento del soggetto. Esempio: chiunque comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito. Il legislatore si concentra su ciò che ho fatto, non sulle conseguenze del mio comportamento.
Esempio – omissione di soccorso: chiunque trovando smarrito un fanciullo o una persona non in grado di badare a sé stessa omette di darne immediato avviso all’autorità è punito. Vengo punito perché ho omesso di avvisare l’autorità.
- REATI DI EVENTO : Esempio: chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Attraverso l’utilizzo del verbo cagionare il legislatore prende di mira l’evento finale della mia condotta. La mia condotta ha cagionato la morte di uomo, per questo vengo punito. Questo fatto corrisponde alla fattispecie tipica, ma qui l’accento non è sul mio comportamento, ma sulle conseguenze che ne sono derivate.
Esempio: chiunque con artifici o raggiri inducendo qualcuno in errore procura a sé o ad altri un profitto o un altrui danno viene punito. Il verbo procura ci fa capire che è un reato di evento, perché ci vuole un risultato per realizzare reato.
Entrambi gli esempi fatti dei reati di mera condotta puniscono una condotta. Solo che nel primo esempio la norma mi punisce perché ho fatto qualcosa, nel secondo esempio mi punisce perché non ho fatto qualcosa. All’interno dei reati di mera condotta possiamo quindi distinguere:
- REATI COMMISSIVI : mi puniscono perché ho commesso qualcosa, ho tenuto un comportamento attivo.
- REATI OMISSIVI : il legislatore mi sanziona perché ho omesso di fare qualcosa.
Questa distinzione non riguarda solo i reati di mera condotta, ma anche i reati di evento.
Se volessimo costruire una sorta di tabella a doppia entrata avremmo da un lato i reati di mera condotta attiva e i reati di mera condotta omissiva, e dall’altro reati commissivi d’evento e reati omissivi d’evento.
In relazione ai reati omissivi, che possono essere sia di mera condotta, che di evento, nei primi il legislatore sanziona la semplice condotta omissiva, nei secondi non ho fatto qualcosa che avrei dovuto fare, ma ciò non è da solo sufficiente a farmi punire, si deve verificare un evento in conseguenza di una mia condotta omissiva. Larga parte della Dottrina e della Giurisprudenza utilizza anche un’altra terminologia: i reati omissivi di mera condotta vengono definiti come reati omissivi propri e i reati omissivi d’evento vengono anche definiti come reati omissivi impropri. Il reato omissivo proprio non va confuso con il reato proprio, che fa riferimento alla qualifica del soggetto attivo.
I reati di evento, siano essi reati attivi, oppure siano essi omissivi, ci pongono di fronte a un problema serio: quello relativo alla dimostrazione dell’esistenza di un nesso di casualità tra il comportamento del soggetto e l’evento dannoso che si è verificato. Quando diciamo chiunque cagiona la morte di un uomo, è necessario dimostrare che l’evento morte sia conseguenza della condotta del soggetto. Questo problema è già difficile per i reati commissivi d’evento, diventa un problema ancora più grosso per i reati omissivi d’evento.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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