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Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione: modifiche della norma

- è stata modificata la norma sulla nomina, revoca e dimissione dei revisori;
- è stata prevista una nuova disciplina che prevede dei limiti di durata, che fanno si che non si possa fare il revisore a vita di una società;
- è stata prevista una disciplina speciale a seconda del tipo di soggetto che si sottopone a revisione. La disciplina del codice civile, in particolare agli art. 2409 bis e 2477, aveva generato confusioni. Queste sono state superate dal decreto che ha distinto tra enti non di interesse pubblico e enti di interesse pubblico. Gli enti di interesse pubblico sono le società quotate, le banche, le imprese di assicurazioni e le società non quotate che emettono strumenti finanziarti diffusi tra il pubblico in maniera rilevante;
- è stata dettata una nuova disciplina per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di revisione e alla formazione continua di revisore contabile;
- è stato istituito un nuovo registro;
- è stata regolamentata nel dettaglio, dal punto di vista strutturale, tutta l’attività di svolgimento della revisione legale, in particolare sono stati dettati dei principi ai quali il revisore deve attenersi: indipendenza e obiettività;
- il revisore è sottoposto a una vigilanza attribuita al Ministero della Finanza e alla Consob;
- è stato previsto un sistema sanzionatorio di duplice tipo, amministrativo e penale.
È impossibile che il revisore possa materialmente controllare e verificare tutti i fatti economicamente rilevanti sulle contabilizzazioni e valutazioni che fanno i soggetti sottoposti a revisione. Visto che la gran parte delle contabilizzazioni ruota intorno a stime, che possono essere opinabili, allora il ruolo del revisore diventa ulteriormente più delicato. Tenendo conto che i revisori non sono la Guardia di Finanza, non hanno poteri ispettivi come questa. Il revisore ha si dei poteri, ma non talmente intensi che gli permettono di scovare efficacemente le frodi. Eppure il revisore deve garantire che l’attività di revisione sia tale da certificare che le cose nell’ente vanno effettivamente come si dice.
Il decreto 39/2010 ha adottato una tecnica che passa attraverso una serie di norme definitorie. Per esempio viene definita la nozione di ente di interesse pubblico. Una definizione che consente di superare le ambiguità lessicali del codice riguarda l’oggetto dell’attività di revisione. Perché nella legislazione precedente
- l’art.155 e seguenti del TUF parlava di revisione contabile per le società quotate;
- il codice civile nell’art.2477 parlava di controllo legale dei conti per le srl;
- l’art.2409 bis parlava di controllo contabile per le società per azioni.
Oggi questi differenza è superata e la riforma parla unicamente della revisione legale, decritta dall’art.1 comma 1 lettera m: si definisce revisione legale la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo.
La disciplina prevista dice che nelle società di capitali il codice prevede che il controllo contabile va obbligatoriamente svolto da un revisore esterno e se si tratta di società che fanno ricorso al capitale di rischio, questo soggetto esterno deve assumere la caratteristica di società di revisione (non può essere un revisore persona fisica). L’unica deroga riguarda le società chiuse dove il revisore può essere anche un soggetto non esterno.
Il decreto 39/2010 parla del responsabile della revisione. Le norme utilizzavano già l’espressione responsabile della revisione. Questa espressione è rimasta ancora oggi. Tuttavia si era posto un problema su chi dovesse essere inteso come tale. Gli amministratori e i soci della società di revisione o il singolo soggetto che svolge l’attività di revisione: Il legislatore ha risolto questo problema e l’art.1 comma 1 lettera i, definisce questo responsabile della revisione come il revisore legale a cui è stato conferito l’incarico oppure, nel caso in cui l’incarico si conferito a una società di revisione, il soggetto, iscritto nel Registro, responsabile dello svolgimento dell’incarico (colui che firma la relazione di revisione legale, il documento contenente il giudizio sul bilancio).

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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