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Parametri per valutare le forme del dolo

Distinguiamo due possibili parametri sui quali valutare la forma del dolo:
- CONTENUTO DEL DOLO : si distinguono due forme che si differenziano in base al contenuto:
* FORMA DEL DOLO GENERICO : normalmente il dolo si presenta nella forma generica. Ad esempio l’omicidio, perché affinché sia realizzato l’omicidio, basta che il soggetto voglia la morte dell’uomo. Nei reati che prevedono il dolo generico all’ordinamento non interessa quale sia il movente, o meglio il movente è irrilevante ai fini della realizzazione del reato.
* FORMA DEL DOLO SPECIFICO : nei reati con dolo specifico invece la finalità che il soggetto persegue non è irrilevante ai fini della realizzazione del reato, ma è decisiva, è uno degli elementi costitutivi del fatto tipico. Dunque il legislatore quando scrive la norma incriminatrice indica una specifica finalità che il soggetto deve avere per poter realizzare quel reato.
Esempio: chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un profitto come prezzo per la liberazione è punito con la reclusione. In questa formula c’è l’indicazione della finalità.
Nei delitti a dolo specifico si chiede qualcosa in più: affinché sia realizzato il sequestro di persona si chiede che il soggetto deve volere la privazione della libertà dell’ostaggio, ma questo non è sufficiente, in più deve avere nell’agire la finalità specificamente indicata dalla norma, se ne ha un’altra non risponde di questo reato.
Il dolo specifico si riconosce perché nei reati viene introdotto da locuzioni del tipo “allo scopo di”, “al fine di”, “per realizzare qualcosa”. Il dolo specifico serve quindi a limitare l’ambito dei comportamenti penalmente rilevanti.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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