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Riforma del 2005 sull'ART.2623

Riforma del 2005 sull'ART.2623

Con la riforma del 2005 i commi da 2 passano a 1. Inoltre senza danno si viene puniti con la reclusione da 1 a 5 anni, più severamente rispetto alle false comunicazioni sociali.
Il SOGGETTO ATTIVO del delitto è chiunque, locuzione che si utilizza per indicare i reati comuni, quelli che possono essere commessi da chiunque. Questi reati possono essere distinti dai reati propri, che possono essere commessi solo da soggetti che hanno delle particolarità. Però per poter dire che un reato è comune, bisogna riflettere se davvero chiunque può realizzare questa condotta. I soggetti attivi di questo reato sono in realtà i legali rappresentanti della società emittente lo strumento finanziario che viene illustrato nel prospetto, perché questi soggetti devono sottoscrivere il prospetto; il Presidente del Collegio Sindacale o il Presidente del Consiglio di Sorveglianza; il Garante e lo Sponsor. Garante e Sponsor sono soggetti che secondo il TUF rientrano nel novero dei soggetti che devono essere coinvolti nell’ambito di emittenti già quotati. Se l’emittente non è quotato non è prevista la figura del Garante.
La condotta nella versione 2005 è la stessa che era già prevista nel 2002 nell’art.2623. Consiste nell’esporre false informazioni o occultare dati o notizie in modo idoneo da indurre in errore i soggetti destinatari del prospetto. Questa condotta rispecchia ma si differenzia da quelle delle false comunicazioni sociali. Si rispecchia perché ci sono due condotte, una attiva e una che occulta, che consiste nel non fare qualcosa. Allo stesso modo la condotta deve avere un’idoneità decettiva, come capacità di indurre in errore il destinatario. La differenza invece sta nel fatto che nel falso in prospetto bisogna esporre false informazioni, mentre nelle false comunicazioni sociali bisogna esporre fatti materiali non rispondenti al vero. La differenza affonda le radici nella natura della comunicazione, perché i bilanci e le relazioni contengono l’esposizione di fatti; le informazioni nei prospetti invece non espongono i fatti ma riguardano informazioni specifiche su ciò che si offre al mercato. Non è più legato ad un obbligo per legge di comunicare, perché qui la regola che vige è che tutto ciò che può essere utile per orientare l’investitore, va detto (trasparenza).
La norma individua l’OGGETTO MATERIALE del reato: (ciò su cui il reato deve cadere) le condotte di falsità o occultamento devono cadere su
- prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari (obbligazioni, prodotti derivati),
- prospetti per la ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati,
- ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio (OPA e OPS). Nelle offerte pubbliche di scambio è ad esempio indicato il rapporto di concambio.
Ci sono quindi tre possibili oggetti materiali delle condotte.
ELEMENTO PSICOLOGICO del reato : nel passaggio tra la vecchia fattispecie dell’art.2623 e quella della riforma del 2005, che sul punto è rimasta identica nel 2007, dei tre profili che contraddistinguevano il dolo, uno è stato eliminato. In particolare è stato eliminato il requisito della consapevolezza della falsità (prevista dalla norma del 2002). Questo non vuol dire che il falso si può realizzare anche in maniera inconsapevole. Nel 2002 il legislatore prevedeva la pena dell’arresto fino ad 1 anno per il falso in prospetto senza danno. Arresto vuol dire contravvenzione, ossia punibile indifferentemente a titolo di dolo o di colpa. Ecco perché era necessario precisare che il reato si poteva punire solo in caso di colpevolezza della falsità, perché se non fosse stato specificato, il reato sarebbe potuto essere punito anche con colpa. Ma una volta che è stato tramutato in delitto, e quindi punibile solo a titolo di dolo, questa precisazione sulla necessaria consapevolezza del soggetto attivo perde senso. Se è un delitto per forza il soggetto deve agire con dolo, per questo il legislatore ha eliminato questo aspetto. Però il delitto attuale dell’art.173 bis prevede un dolo connotato in maniera speculare a quello per le false comunicazioni sociali, un dolo difficile da provare in processo, perché qui il dolo deve contenere lo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, quindi dolo specifico, e poi è necessario che il soggetto abbia agito con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, dolo intenzionale. Anche qui dunque il dolo è molto forte.
Il soggetto se rispetta tutti questi requisiti viene punito con la reclusione da 1 a 5 anni, anche se non ha causato un danno a qualcuno.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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