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Storia dell'ART.2623 - Falso in prospetto

Questa norma ha una storia particolare perché nasce in relazione a un problema relativo ai prospetti di sollecitazione agli investimenti.
Soprattutto dopo la legge che nel 1974 istituì la Consob nel nostro paese, ci si poneva il problema se si realizzava o meno una falsa comunicazione sociale quando nei prospetti per la sollecitazione all’investimento fossero contenute informazioni false. Questi prospetti prima di essere diffusi tra il pubblico devono essere approvati dalla Consob.
Il vecchio art.2621 prima della riforma del 2002 puniva i soggetti che nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali fraudolentemente esponevano fatti non rispondenti al vero.
Questo problema aveva fatto discutere la Giurisprudenza, perché ci si era arrovellati attorno al concetto di comunicazione sociale. Una parte della Giurisprudenza aveva ritenuto che benché fosse possibile parlare di comunicazioni sociali era necessaria una pluralità di soggetti destinatari. Secondo questa impostazione dunque la falsità nel prospetto, che non è diretto a una pluralità di soggetti, ma alla Consob avrebbe determinato l’inapplicabilità della norma.  Un altro filone della Giurisprudenza invece sosteneva che questo ragionamento non andava bene. È vero che il prospetto passa attraverso l’approvazione della Consob, ma è diretto ai risparmiatori, quindi a una pluralità di persone. Il destinatario finale è il pubblico dei risparmiatori, quindi si applica il delitto delle false comunicazioni sociali.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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