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Storia della normativa di tutela del mercato finanziario

Ci occupiamo delle norme che disciplinano i fenomeni di market abuse. Ci sono due diverse tipologie di situazioni:
1. riguarda i fatti che sono oggi disciplinati nel testo Unico dell’Intermediazione finanziaria all’art.184 – abuso di informazioni privilegiate, che disciplina i fenomeni di insider trading. L’insider trading sfrutta notizie vere giocando d’anticipo;
2. riguarda gli illeciti di aggiotaggio. È un’ipotesi con una storia normativa travagliata. Fare aggiotaggio significa diffondere notizie false, tendenziose volte ad alterare i corsi di mercato. Significa nel fiume trasparente dell’informazione societaria, sversare informazioni inquinate. Alterare il prezzo di mercato di un certo bene, diffondendo notizie false. L’aggiotatore diffonde notizie false. Questi comportamenti sono sanzionati già dal medioevo. Originariamente esisteva una solo ipotesi di aggiotaggio nel codice penale, l’art.501 prevedeva e prevede un reato contro l’economia pubblica che è intitolato rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. Questa norma è stata poi accompagnata nel 1976 dall’art.501 bis che sanzionava e sanziona le manovre speculative su merci. È stato necessario introdurre questa norma perché in quegli anni tutto il nostro mondo occidentale andò incontro al primo shock petrolifero della storia. Ovviamente la penuria di questa risorsa che è diventata più rara, perché più costosa, ha dato vita a manovre speculative. Queste norme servivano a sanzionare chi faceva la borsa nera. Nel 1942 viene approvato il codice civile e viene introdotto l’art.2628 che si intitolava manovre fraudolente sui titoli della società. Dall’ambito generale delle manovre speculative disciplinate nel codice penale, vengono isolate le manovre fraudolente sulle azioni. L’art.2628 disciplinava l’aggiotaggio societario, mentre l’art.501 restava a disciplinare l’aggiotaggio sulle merci. Nel 1993 le norme sull’aggiotaggio diventano 3, perché viene approvato il Testo unico bancario, che prevedeva all’art.138 un’ipotesi ulteriore di aggiotaggio, intitolata aggiotaggio bancario, che si occupava della solidità degli operatori bancari. Per evitare che con notizie false si possa introdurre il panico tra i correntisti viene introdotta questa norma. Nel 1998 viene introdotto il testo unico della finanza, e il legislatore introduce una quarta norma che disciplina l’aggiotaggio su strumenti finanziari quotati. Non più il solo art.2628, ma l’art.181 del TUF disciplinava l’aggiotaggio su strumenti finanziari quotati. Il legislatore ritenne che 4 norme erano troppe e abolisce il 2628, il 138 TUB e il 181 TUF e le fonda nell’art.2637 del codice, che si intitola aggiotaggio. Il legislatore non ha avuto grande fortuna con l’art.2637. Allora ha fatto due interventi legislativi entrambi datati 2005. Con la legge 62 del 2005, (legge comunitaria di quell’anno) si da attuazione a una direttiva sul market abuse. Dopo averlo abolito, reintroduce nel TUF all’art.185 il reato di manipolazione del mercato e riguarda gli strumenti finanziari quotati. Dopo di che per la manipolazione del mercato mette una sanzione parecchio afflittiva da 1 a 6 anni di reclusione e la multa da 20 000 a 5 milioni di euro. Con la legge sul risparmio 262/2005 stabilisce con l’art.39 che tutte le pene detentive del TUF sono raddoppiate (diventano da 2 a 12 anni) e quelle pecuniarie sono quintuplicate senza distinzione di soglia (da 100 mila a 25 milioni di euro).

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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