Skip to content

La legislazione sui patti parasociali


Art. 122
(Patti parasociali)
1. I patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano sono:
a) comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione;
b) pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
c) depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società ha la sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.
2. La Consob stabilisce con regolamento le modalità e i contenuti della comunicazione, dell'estratto e della pubblicazione.
3. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal comma 1 i patti sono nulli.
4. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal comma 1 non può essere esercitato. In caso di inosservanza deliberazione è annullabile.
Art. 123
(Durata dei patti e diritto di recesso)
1. I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
2. I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 1 e 2.

Per le NON QUOTATE (art 2341 bis).
Oggi con la riforma il legislatore ha disciplinato i patti parasociali anche per le non quotate. Anche qui si denota l’influenza delle norme sulle quotate.
Art. 2341-bis
Patti parasociali
I patti, in qualunque forma stipulati, che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
non possono avere durata superiore a cinque anni e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata (durata indeterminata), ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di centottanta giorni.

Per le SRL ➔ SILENZIO.
Vale quindi il principio generale e quindi patti sono validi. La soluzione più ragionevole è quella di ritenere che non esista una durata massima.
Per quanto riguarda la durata indeterminata è sicuramente possibile il recesso anche se il preavviso di tempo non è stato esplicitato.

CODICE DI AUTODISCIPLINA ➔ in base ad esso per le QUOTATE  c’è l’obbligo di comunicare i patti parasociali all’inizio dell’assemblea.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.