Skip to content

Le novità sul sistema societario dualistico


Oggi sono circa 150 le società che adottano il modello dualistico. Nel 2005 erano 95 contro 257 che adottavano il monastico.
Le SPA quotate che oggi adottano il dualistico sono 6 di cui 4 bancarie.

Perché si adotta il dualistico?
Per modificare la governance in occasione di una fusione. Nella fusione c’è un ostacolo che è dato dagli amministratori delle società fuse. Essendoci un limite al numero di consiglieri, il CDA della nuova società non potrà essere composto da tutti i consiglieri delle società fuse. Con il modello dualistico si ha una “moltiplicazione delle poltrone”;
Risulta adottato particolarmente nelle quotate bancarie.

Il dualistico nella versione italiana (diversa da quella tedesca ad esempio perché non si ha la cogestione) può presentare vari volti:

- Dualistico che orienta il consiglio di sorveglianza sul collegio sindacale: in questo caso tuttavia il consiglio di sorveglianza non coincide con il collegio sindacale perché ha poteri ben più efficaci come ad es la nomina dei componenti del consiglio di gestione;

- Dualistico che vede nel consiglio di sorveglianza non solo un organo di controllo, ma anche un organo di alta amministrazione: il legislatore infatti prevede che (art 2409 ter-decies f-bis), se previsto dallo statuto, il consiglio di sorveglianza delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani. Non è una competenza necessaria. Tuttavia non risulta chiaro fino a che punto arrivi la competenza del consiglio di sorveglianza. Cioè se in particolare:
- il suo compito è limitato alla concessione di un’autorizzazione, ma la deliberazione è compiuta dal consiglio di gestione oppure
- la norma ha una maggiore valenza e quindi lo Statuto può prevedere che per una serie di operazioni strategiche la deliberazione sia attribuita al consiglio di sorveglianza.

SOLUZIONI ADOTTATE DA BANCA INTESA - S. PAOLO (dualistico)

Questo modello di dualistico è un riferimento per altre società bancarie quotate.
Secondo lo Statuto della banca:

Assemblea ordinaria (poteri tipici dell’assemblea in presenza di consiglio di sorveglianza):
1) nomina, previa determinazione del loro numero, e revoca i componenti del Consiglio di Sorveglianza, ne determina il compenso e ne elegge il Presidente e i due Vice-Presidenti, con le modalità di cui all’Articolo 23;
2) delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, ai sensi dell’art. 2393 e dell’art. 2409-decies cod. civ., anche sulla responsabilità dei componenti del Consiglio di Gestione, ferma la competenza con-corrente del Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell’Articolo 25.1, lettera d);
3) delibera sulla distribuzione degli utili;
4) nomina e revoca la società incaricata della revisione contabile;
5) approva il bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
6) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

Consiglio di gestione
Prevista composizione da un minimo di 7 ad un massimo di 11 persone. Si prevede che possa usare lo strumento della delega (consigliere delegato) però si stabilisce che tutta una serie di competenze non può essere delegata.

Consiglio di sorveglianza
Costituito da 15 a 21 persone.
1) nomina e revoca componenti consiglio di gestione;
2) approva bilancio d’esercizio e consolidato (stranezza perché nel modello tradizionale non è approvato);
3) promuove azione di responsabilità nei confronti dei componenti consiglio di gestione;
4) riferisce ad assemblea sull’attività di vigilanza;
5) indica al consiglio di gestione il consigliere delegato (mentre normalmente il CDA ha piena libertà di scelta dell’a.d. qui è nominato dal consiglio di gestione su indicazione del consiglio di sorveglianza che in pratica lo sceglie. Si viene a creare un rapporto particolare tra il presidente del consiglio di sorveglianza e il consigliere delegato);
6) su proposta del consiglio di gestione delibera (non si limita a dare autorizzazione) in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del gruppo; approva i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione; autorizza le operazioni strategiche (sono specificatamente indicati i suoi compiti);

Modello che permette un bilanciamento complesso di potere.
Il consiglio di sorveglianza non ricorda il collegio sindacale, ma neanche l’assemblea. Potrebbe ricordare le pre-assemblee dei soci sindacati.
Si possono avere società in cui c’è un socio di maggioranza o società dove si ha una pluralità di soci con numero elevato di azioni. In questo caso i consiglieri di sorveglianza rappresentano i diversi soci e quindi quando il consiglio ha poteri di gestione può ricordare l’assemblea dei soci sindacati. È una sorta di camera di compensazione. Inoltre il consiglio di gestione è nominato dal consiglio di sorveglianza.
Si pone quindi un problema: chi comanda?
Nel dualistico è complesso rispondere a questa domanda. Di conseguenza si pone un problema di distribuzione di responsabilità.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.