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La comunione

È un diritto soggettivo che può appartenere a più persone, le quali sono tutte contitolari del medesimo diritto, il quale rimane identico a se stesso, nonostante faccia capo a soggetti che lo condividono. (art. 1100 cod.civ.)
Il fenomeno della contitolarità quando ha ad oggetto un diritto reale prende il nome di comunione pro indiviso, comproprietà se si tratta di contitolarità del diritto dominicale, o cousufrutto se si tratta di contitolarità del diritto di usufrutto.
La comunione può essere:
-    Volontaria: quando più persone, d’accordo tra di loro, acquistano la contitolarità di un diritto reale su di un bene
-    Incidentale: quando deriva dalla volontà di persone diverse dai contitolari del diritto
-    Forzosa: quando è imposta per legge, indipendentemente e anche contro la volontà delle parti
La comunione si scioglie con la divisione, cioè con l’attribuzione a ciascun partecipante di un diritto individuale in sostituzione del diritto di quota.


Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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