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Ordinamento giuridico

L’ordinamento di una collettività è costituito da un sistema di regole che concorrono a disciplinare la vita organizzata della comunità. Ciascuna di queste regole si chiama norma, e poiché il sistema di regole da cui è assicurato l’ordine di una società rappresenta il <<diritto>> in senso oggettivo di quella società, si dice giuridica. Le norme giuridiche stabiliscono i comportamenti che devono o non devono essere tenuti.
Le norme giuridiche costituiscono appunto un sistema (ordinamento giuridico), cioè un insieme di elementi diversi, ma organizzati e strettamente collegati tra di loro: ogni norma non può essere considerata isolatamente, ma deve essere vista in rapporto con tutte le altre.
Un ordinamento giuridico si dice originario quando superiorem non recognoscit, ossia quando la sua organizzazione non è soggetta ad un controllo di validità da parte di un’altra organizzazione.
La norma giuridica non va confusa con la norma morale nemmeno quando entrambe abbiano lo stesso contenuto. La norma morale è assoluta, cioè trova solo nel suo contenuto la propria validità, e quindi obbliga solo l’individuo che, riconoscendone il valore, decide di adeguarvisi.
I fatti produttivi di norme giuridiche si chiamano <<fonti>>.
Per fonti di produzione delle norme giuridiche si intendono gli atti e i fatti che producono o sono idonei a produrre diritto. Si possono distinguere in: materiali (produttivi di norme generali e astratte) e formali (idonei a produrre diritto)
In base al principio di gerarchia delle fonti del diritto, non tutte hanno lo stesso valore, esse sono disposte su una scala gerarchica. I gradi della scala gerarchica nell’ordinamento italiano son:
-    La Costituzione e le leggi costituzionali
-    Le leggi e le altre fonti primarie (sono incostituzionali, e possono essere annullate dalla corte costituzionale)
-    I regolamenti (fonti secondarie) (sono considerati illegittimi, e possono essere annullati dal giudice amministrativo)
La parte della norma che descrive l’evento che intende regolare facendone discendere determinati effetti giuridici, si definisce fattispecie (species facti).
Si parla di fattispecie:
-    Astratta: complesso di fatti non realmente accaduti, ma descritti ipoteticamente da una norma ad indicare quanto deve verificarsi affinché si produca una data conseguenza giuridica. (Situazione tipo)
-    Concreta: complesso di fatti realmente verificatisi, e rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici ne siano derivati
Se la fattispecie è costituita da un solo fatto si chiama semplice, se è costituita da diversi fatti giuridici, si dice complessa.
Con il carattere della generalità si intende sottolineare che la legge non deve essere dettata per singoli individui, in modo da essere applicata ad un solo soggetto o ad un gruppo di soggetti, ma per tutte le classi generiche di soggetti.
Secondo il principio di imparzialità, la legge ha l’obbligo di applicare le leggi in modo eguale, senza arbitrarie differenziazioni di trattamento a favore o a danno dei singoli interessati.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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