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Possesso, detenzione e usucapione

Possesso e detenzione

Il possesso (art. 1140 cod.civ.), non è un diritto, ma una situazione di fatto produttiva di effetti giuridici, che consiste nell’utilizzare e nel disporre una cosa.
 Oggetto del possesso sono le <<cose>>, cioè i beni materiali. Si ritiene che non possono essere oggetto di possesso le <<cose di cui non di può acquistare la proprietà>>, cioè i beni demaniali ed i beni del patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici.
La detenzione consiste invece nell’avere la disponibilità materiale di una cosa.
Detenzione e possesso sono 2 situazioni differenti: una persona può essere allo stesso tempo possessore e detentore, come chi ha la proprietà di una cosa e la tiene nella sua disponibilità materiale (possessore a titolo di proprietà), oppure come chi è titolare di una servitù e la esercita (possessore a titolo di servitù).
Il codice non attribuisce identica rilevanza a tutte le situazioni di fatto, occorre distinguere fra:
-    Possesso pieno: caratterizzato dal concorso di 2 elementi costitutivi, uno oggettivo (consiste nell’avere la disponibilità di fatto della cosa) e l’altro soggettivo (consiste nella volontà del soggetto di comportarsi come proprietario).
-    Detenzione: caratterizzata dal concorso di 2 elementi costitutivi: uno oggettivo (consiste nell’avere la disponibilità di fatto della cosa) e l’altro soggettivo (consiste nella volontà del soggetto di godere e disporre del bene, ma sempre nel rispetto dei diritti che spettano ad altri).
-    Possesso mediato: caratterizzato dal solo elemento soggettivo, mentre la disponibilità materiale del bene compete al detentore.
Il possesso di solito si presume che sia in buona fede, cioè quando il possessore ritiene di essere titolare del diritto corrispondente e quindi di non ledere alcun diritto su cosa altrui. La buona fede è sempre presunta e basta che vi sia stata al momento dell’acquisto.  Il possesso si distingue in:
-    Possesso legittimo: si ha quando il potere di godere e disporre del bene è esercitato dal titolare del diritto di proprietà: in tal caso la situazione di fatto coincide con la situazione di diritto
-    Possessore illegittimo: si ha quando il potere di godere e disporre del bene è esercitato da una persona diversa dal titolare del diritto di proprietà: in tal caso la situazione di fatto non coincide con la situazione di diritto
-    Possessore (illegittimo) di buona fede: che si ha quando il possessore ha acquisito la disponibilità materiale del bene, ignorando di ledere diritti altrui. Ha diritto ad un’indennità per le spese sostenute ed i miglioramenti apportati
-    Possessore (illegittimo) di mala fede: si ha quando il possessore ha acquisito la disponibilità materiale del bene, pur sapendo che il bene non gli appartiene
-    Possesso (illegittimo) vizioso: si ha quando il possessore ha acquisito la disponibilità materiale del bene non solo in mala fede, ma addirittura con violenza, clandestinità.


Usucapione

È un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, o di un altro diritto reale di godimento, mediante il possesso indisturbato protratto per un certo periodo di tempo.
Perché si verifichi l’usucapione, occorre che ci sia:
-    La continuità del possesso per un certo lasso di tempo (20 anni per l’usucapione ordinaria)
-    La non interruzione del possesso (né per causa di interruzione naturale, né per causa di interruzione civile)
L’usucapione ha diverse durate a seconda del tipo:
- 10 anni per i beni immobili e 3 anni per i beni mobili registrati se:
-  il possessore vanta a suo favore un <<titolo idoneo a trasferire la proprietà>>
-  l’acquirente ha acquistato il possesso del bene <<in buona fede>>
-  è effettuata la <<trascrizione del titolo>>
- 10 anni per le universalità di mobili
- 10 anni per i beni mobili non registrati
- 15 anni per i fondi rustici
Con il termine “possesso vale titolo” si vuole sintetizzare una regola: il possessore di una cosa mobile ne acquista la proprietà per effetto del possesso immediatamente, purché sia in buona fede e riceva la consegna in base al titolo astrattamente idoneo all’acquisto della proprietà.
L’usucapione viene interrotto in primo luogo, quando il titolare del diritto lo esercita con atti materiali, in secondo luogo quando presenta una domanda di giudizio.
Le azioni a difesa del possesso si chiamano azioni possessorie, e sono principalmente 2:
-    L’azione di reintegrazione (o di spoglio): il possessore che è stato spogliato dal possesso di un bene in modo violento o clandestino può ottenere la restituzione. Lo spoglio è considerato violento quando è fatto contro la volontà del possessore, ed è considerato clandestino (o occulto) quando il possessore non è a conoscenza di esso al momento in cui viene compiuto. La reintegrazione deve essere richiesta entro un anno dallo spoglio, trascorso l’anno, l’azione è prescritta.
-    La manutenzione: il possessore che è stato disturbato nel suo possesso di un bene immobile può ottenere la cessazione della turbativa. Deve essere richiesta entro un anno dalla molestia, trascorso l’anno, l’azione è prescritta.
Le azioni che possono essere anche esercitate dal proprietario sono:
-    La denuncia di nuova opera: la persona che teme di ricevere in breve tempo un danno grave alle cose in suo possesso a causa di una nuova opera che un’altra persona intraprende, può ottenere che il giudice vieti la continuazione della nuova opera, oppure che imponga a chi la compie la massima cautela.
-    La denuncia di danno temuto: la persona che teme di ricevere in breve tempo un danno grave alle cose in suo possesso a causa di un altro edificio o altro può ottenere che il giudice emani un provvedimento urgente per sventare il pericolo.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Marco D'Andrea
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