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Fonti del diritto

Fonti del diritto sono tutti gli atti o fatti abilitati dall’ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche.
Esiste una distinzione tra fonti di fatto e fonti atto; le prime si manifestano in una sola forma detta consuetudini, sono state utilizzate nel passato quando non c’erano le fonti scritte. È il comportamento reiterato da parte di un gruppo di consociati per molto tempo convinti di adempiere una norma giuridica.
Le fonti atto invece sono: leggi, regolamenti, e tutte le altre fonti. Si distinguono in tre categorie: fonti di produzione, fonti di cognizione, fonti sulla produzione.
Le fonti di produzione sono fatti che producono norme giuridiche e sono ordinate su una scale gerarchica: 
1)costituzione, le leggi costituzionali e le leggi di revisione costituzionale.
2)fonti primarie, sono fonti tipiche a numero chiuso, legge del parlamento, atti aventi forza di legge, leggi regionali, statuti regionali, leggi delle provincie di Trento e Bolzano, leggi comunitarie che fanno parte delle leggi comunitarie esterne.
3)fonti secondarie: regolamenti, che danno esecuzione alle leggi.
Tra le fonti possono sorgere in alcuni casi delle antinomie, per risolvere questi contrasti, l’ordinamento italiano ha elaborato vari criteri:
1)criterio cronologico si applica quando l’antinomia sorge tra fonti dello stesso rango, aventi date diverse, in tal caso si considera la fonte con la data successiva. L’effetto sarà l’abrogazione, cioè la successiva abroga la precedente. La cessazione sarà ex nunc(da ora in poi), cioè che da ora in avanti vale la legge successiva.
L’abrogazione può essere tacita: quando entra in vigore una normativa completamente nuova, implicita: quando si desume che la disciplina successiva non sia più compatibile con la precedente, espressa quando l’abrogazione sarà esposta espressamente.
2)criterio gerarchico si applica quando alla presenza di fonti, prevarrà la fonte superiore. L’effetto sarà l’annullamento e sarà ex tunc (da allora), cioè dal momento in cui è stata annullata.
3)criterio di competenza, la costituzione stabilisce la riserva di competenza, in cui prevale una fonte la cui competenza è stata affidata, l’effetto sarà l’annullamento ex tunc.
4)criterio di specialità, in questo caso prevale la legge speciale, senza far cessare, annullare o abrogare la legge precedente. L’effetto sarà di deroga. Il sopraggiungere della legge speciale congela quella generale, e determina la non applicazione della legge generale.
Le fonti primarie sono subordinate solo alla costituzione e sono: leggi ordinarie dello stato o leggi generali, hanno una competenza generale limitata solo dalla costituzione. Le leggi atipiche sono leggi procedimento e leggi formali, sono leggi per le quali esiste una procedura rinforzata. Ad esempio leggi che prevedono sussidi per le regioni in difficoltà per varie cause.
La riserva di legge, è una legge il cui contenuto è stabilito e determinato, al fine di affidare ad un certo atto una certa cosa. La riserva di legge può essere: giudiziale, tecnica con la quale si riserva alla potestà (art.13), riserva di legge quando la costituzione riserva solo alla legge. (Art 13). La legge di riserva di legge può a sua volta essere: assoluta art. 13-25, relativa art.97 l’ordinamento conferisce alla legge il potere di dettare la disciplina nel dettaglio non comprendendo l’intera materia art. 23; rinforzata l’ordinamento affida non solo la disciplina di una determinata materia ma anche di individuare anche forme e contenuti, può essere rinforzata nel contenuto o rinforzata nel procedimento. La prima effettuata secondo la costituzione soltanto dalla legge ordinaria con contenuti particolari, la seconda specifica che c’è bisogno di un procedimento aggravato (rinforzato).
Riserva di giurisdizione non è valida alcuna norma costituzionale se non motivata da un atto giurisdizionale art 13-2.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO di Marco D'Andrea
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