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I contratti bancari e il problema dell’“anatocismo”


Nella disciplina dei contratti bancari è in atto da tempo “una progressiva regolamentazione del contenuto economico del rapporto, finalizzata al perseguimento di un riequilibrio negoziale” teso a limitare il profitto degli Istituti di credito a favore di ogni altro contraente.
La Corte di Cassazione ha ribaltato il precedente orientamento e dichiarato la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi per contrasto con l’art. 1283 c.c.
La prassi bancaria sul punto è ritenuta un uso non normativo ma negoziale, inidoneo a superare i limiti imposti dalla norma del codice, e la conseguenza è stata appunto la dichiarazione di invalidità della clausola contrattuale inserita dalle banche nei contratti con i clienti.
Il timore di un enorme contenzioso ha indotto a modificare il Testo Unico Bancario attribuendo al CICR il potere di stabilire “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità del conteggio degli interessi sia debitori che creditori” (d.lgs. 342/99).
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, per eccesso di delega, dell’art. 253 del d.lgs. 342/99, nella parte che regolamentata i contratti in corso al momento dell’emanazione della delibera del CICR e l’esito è paradossale: ne segue che per i contratti conclusi dopo il 22 aprile 2000 è in vigore una disciplina oggetto di molti dubbi; per i contratti conclusi prima del 22 aprile 2000 si è pronunciata ora la Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato la natura negoziale e non normativa della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi sugli interessi, sicché ne è seguita la conferma della nullità di tale clausola.
Negli interventi, giurisprudenziali e normativi, di riequilibrio dei rapporti fra Istituti di credito e clienti è emerso il tema della sorte dei contratti conclusi prima del mutamento giurisprudenziale o della norma nuova.
Si è consolidato così un orientamento sulla validità del titolo sorto in pendenza della vecchia normativa e sulla impossibilità che possano verificarsi, per il futuro, effetti contrari alla disposizione nuova.
Nel caso dell’usura si è intervenuti con un’interpretazione autentica della l. 108/96 che ha fatto salvi i contratti conclusi in precedenza e adeguato i loro tassi secondo parametri prefissati.
Il tema degli interessi sugli interessi, come si è accennato, ha avuto un esito travagliato e diverso: sino a pochi anni fa esisteva una tendenza univoca sul carattere normativo della consuetudine e tale indirizzo è mutato con una serie di pronunzie cui la Cassazione ha “inteso dare continuità”.
Traspare la consapevolezza di dover dare attuazione ad un contesto profondamente mutato in ordine al mercato del credito, al ruolo degli Istituti bancari, alla posizione degli utenti del servizio.
È un dovere preciso attuare il nuovo, evitando rigide soluzioni retroattive che contraddicono proprio il carattere di un ordinamento in perenne cammino.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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