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La nullità parziale nella disciplina dei contratti


La nullità, oltre a colpire l’intero negozio, può incidere su di una sua parte o su una clausola isolata o isolabile.
In tal caso, l’art. 1419 c.c. prevede che sia nullo l’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.
La nullità non si estenderà, pertanto, all’intero negozio se la pattuizione viziata non è essenziale nell’ambito dell’operazione complessiva e se questa, priva della clausola o della parte nulla, possa egualmente perseguire gli interessi che le parti si proponevano di realizzare.
L’art. 1419(2) c.c. introduce, però, un principio diverso per il caso in cui le clausole nulle siano sostituite di diritto da norme imperative.
La legge limita in tal caso il potere di autonomia dei contraenti e si comprende come il meccanismo di sostituzione legale del contenuto contrattuale non possa incidere sulla nullità del contratto.
Se la nullità della clausola sostituita potesse provocare la nullità dell’intero contratto sarebbe elusa del tutto la funzione che la norma vuole realizzare nel limitare la libertà delle parti.
Si pensi all’ipotesi in cui i contraenti abbiano pattuito un canone di locazione per un immobile adibito ad uso abitativo superiore all’equo canone; se la nullità della clausola potesse provocare la nullità dell’intero contratto si vanificherebbe la protezione legale del conduttore.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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