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La rappresentanza nei contratti


La legge prevede varie figure di sostituzione nell’altrui attività giuridica, derivanti da un potere conferito dalla legge o dall’interessato.

La gestione di affari altrui

Si tratta di un’attività realizzata per libera iniziativa del gestore e, quindi, una attività di fatto da cui sorgono obbligazioni.
Il gestore deve continuare l’attività fino al suo compimento o fino a quando il dominus può provvedervi direttamente.
Deve fornire un rendiconto ed è soggetto alle obbligazioni che deriverebbero da un mandato.
Il dominus all’obbligo di tenere indenne il gestore dalle obbligazioni assunte e di rimborsare le spese sostenute.
I presupposti della gestione di affari sono:
- l’impedimento dell’interessato che non è in grado di provvedere ai propri interessi, ma non vi deve essere una sua proibizione in ordine all’ingerenza altrui;
- il gestore deve essere consapevole di curare un interesse altrui e il suo intervento deve essere spontaneo;
- alla base della gestione deve essere la sua iniziale utilità (incrementare il valore del bene o evitare un pregiudizio).

Il nuncius

Nel caso in cui un soggetto si pone quale tramite per manifestare la volontà di un terzo, ponendo in essere solo atti comunicativi della volontà di altri, egli opera come “nuncius”, un mero portavoce, privo, pertanto, di qualsiasi potere di rappresentanza.

Il contratto per persona da nominare

Nel contratto per persona da nominare, che sarà esaminato più avanti, la sostituzione è eventuale ed è in incertam personam, nel senso che la persona da nominare non è identificata al momento della conclusione del contratto.
In caso di mancata nomina il contratto resta vincolante per lo stipulante.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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