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Motivazioni del ricorso al formalismo


Le motivazioni del ricorso al formalismo sono diverse:
- l’esigenza può derivare dalla necessità di responsabilizzare il consenso per particolari atti.
La donazione è il classico contratto dove è necessario richiamare l’attenzione del donante che si spoglia di un bene con spirito di liberalità;
- in certe ipotesi la forma è richiesta per la certezza dell’atto e per la sicurezza della circolazione.
Tutta una serie di contratti che riguardano il trasferimento delle cose immobili devono essere fatti in una certa forma che è quella scritta, ma per essere trascritti questi atti devono avere una particolare formalità (sarà indispensabile l’autenticazione della firma o l’atto pubblico);
- vi può essere una particolare esigenza di socialità dell’atto.
Le convenzioni matrimoniali devono essere redatte in forma pubblica;
- di recente molte leggi di protezione (del consumatore, della parte più debole, ecc…) esigono la forma scritta dell’atto perché ciò consente anche molto spesso di imporre un contenuto minimo del contratto e una serie di informazioni che siano rese ad esempio dal professionista al consumatore.
Qui la forma è veicolo di informazioni e di contenuti che integrano la tutela di una parte;
- c’è una forma richiesta dalla legge ai fini probatori.

Si distingue così tra la forma richiesta ad substantiam, richiesta per la validità dell’atto, e forma ad probationem, che è richiesta in particolare, non per la validità, ma per la prova dell’atto;
l’art. 1352 c.c. consente poi alle parti di convenire per iscritto una determinata forma per la futura conclusione di un contratto.
Detto ciò dobbiamo ancora rispondere all’interrogativo si problema si pone per le sole ipotesi per le quali si richiede una determinata forma, cioè se il problema della forma esiste solo per i contratti per i quali è espressamente prevista una normativa in tal senso.
Un autorevole dottrina trae dall’art. 1325 c.c. la conclusione che vi sono negozi a struttura forte e negozi a struttura debole.
Ma la considerazione non è esatta se valutiamo il significato giuridico della forma: le forme solenni (quelle per le quali la legge richiede espressamente una forma) non esauriscono il problema del formalismo degli atti in quanto un atto ha sempre una forma (non esiste un negozio, un contratto senza una forma).
Ne segue che le forme solenni non esauriscono il problema del formalismo degli atti: non esistono negozi senza forma ed essa va intesa come tratto che distingue ed esprime la manifestazione nelle vicende del diritto.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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